Sentenza n. 2254/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 7450/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 7.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per complessivi € 2.030,26 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle le differenze retributive derivanti dal riconoscimento del trattamento stipendiale spettante in caso di inquadramento a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 24 dicembre 2024 e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'adozione delle necessarie misure contabili, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, in quanto diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha rilevato che il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di mancato adempimento, ha nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla notificazione dell'istanza della ricorrente. Il commissario dovrà provvedere anche all'allocazione della somma in bilancio, ove necessario, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento degli stanziamenti o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre applicato l'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in € 300,00 per ogni mese di ritardo, con decorrenza dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e fino al mese dell'adempimento, computato per intero se l'esecuzione avviene oltre il quindicesimo giorno, anche in caso di insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata assoggettata al limite massimo di € 3.000,00, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal TAR.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua e proporzionata alla funzione compulsoria.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza e i relativi termini, ritenuti rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato valorizzato dalla ricorrente e il TAR ha escluso che l'indisponibilità di fondi o di cassa possa impedire l'esecuzione del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittime cause di impedimento all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma periodica per ogni mese di ritardo, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino al mese dell'esecuzione, anche se nel frattempo si insedia il commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere di adempiere in via concorrente.
- La misura dell'astreinte deve essere proporzionata e non manifestamente iniqua; il giudice deve fissare un limite massimo, oltre il quale la penalità perderebbe la funzione compulsoria e determinerebbe una sproporzionata locupletazione del creditore.
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