Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1903/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria finale della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 27.11.2025 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;

Giustizia amministrativa202602299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale della selezione pubblica per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari presso la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della procedura concorsuale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre rappresentato l’intenzione di proporre motivi aggiunti in relazione a un successivo provvedimento di rettifica della graduatoria. L’ordinanza non esamina nel merito le doglianze né i profili di rito, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rinviato la trattazione della domanda cautelare, riservandone l’esame a una successiva camera di consiglio, da fissare su istanza della ricorrente dopo la proposizione dei motivi aggiunti e l’integrazione del contraddittorio. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei della graduatoria, come rettificata, autorizzando la notificazione per pubblici proclami a causa dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Ha stabilito che la notificazione avvenga mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e documentali, entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. La prova dell’avvenuta notificazione deve essere depositata entro i successivi dieci giorni. Il mancato rispetto dei termini comporta l’improcedibilità del gravame. La stessa modalità di notificazione è stata autorizzata sin d’ora anche per l’eventuale ricorso per motivi aggiunti. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda cautelare o del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso; nel caso concreto, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati o di difficoltà nella notificazione individuale, la notificazione mediante pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato adempimento, nei termini assegnati, della notificazione e del deposito della relativa prova comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto, la relativa trattazione è stata rinviata in attesa della proposizione dei motivi aggiunti e dell’integrazione del contraddittorio.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    È richiamato con riguardo alla previa notificazione del ricorso per motivi aggiunti prima del suo deposito.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, individuando le modalità concrete idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, purché siano indicati il giudice, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati e siano resi disponibili il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti e il provvedimento autorizzativo.
  • Il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la notificazione o del successivo termine perentorio per il deposito della prova dell’adempimento determina l’improcedibilità del ricorso.
  • Quando sopraggiunge un provvedimento di rettifica dell’atto impugnato e la parte prospetta la proposizione di motivi aggiunti, il giudice può rinviare la trattazione cautelare e autorizzare anticipatamente l’integrazione del contraddittorio anche con riferimento ai motivi aggiunti, facendo decorrere il termine per la notificazione dal loro deposito in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.