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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39408/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità penale per calunnia (art. 368 c.p.) e, per la contravvenzione ex art. 186, comma 7, cds, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione. Il ricorrente ha contestato: 1) la nullità assoluta derivante dalla omessa notifica all'imputato e al difensore della data di fissazione dell'udienza preliminare (con nullità derivata degli atti successivi); 2) la fondatezza della condanna per calunnia, sostenendo che il fatto denunciato riguardava solo una sanzione amministrativa e sollevando censure sulla valutazione probatoria (rilievi degli operanti, relazioni di servizio, condizioni di salute incompatibili con l'uso della sostanza ritrovata); 3) la negazione del beneficio della non menzione, per un presunto errato apprezzamento della intensità del dolo e del contegno processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha dichiarato l'esistenza di una nullità inficiante il decreto che dispone il giudizio, derivante dall'omessa/errata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (notifica con allegato decreto contenente data errata e mancata risposta della cancelleria ai chiarimenti richiesti). Tale nullità è stata qualificata come assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente invalidazione anche delle sentenze di merito. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza del Tribunale di Milano del 13 marzo 2023 e il decreto che disponeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti per i provvedimenti consequenziali (atto processuale di trasmissione indicato nel dispositivo). L'annullamento assorbe l'esame degli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di calunnia; nel ricorso si contestava la configurabilità del reato sostenendo che il fatto denunciato fosse in realtà una mera sanzione amministrativa. La Corte di Cassazione non è entrata nel merito della configurazione del reato perché ha deciso per l'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    Norma relativa alle sanzioni per guida in stato di alterazione (comma specifico richiamato nella sentenza di primo grado). La Corte d'appello aveva dichiarato estinta per prescrizione tale contravvenzione; la Cassazione ha annullato la sentenza senza esaminare ulteriormente la questione sostanziale a causa della nullità procedurale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come parametro delle sanzioni processuali relative alla citazione e agli adempimenti di partecipazione; la giurisprudenza di legittimità ha equiparato l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'omessa citazione, con conseguente nullità assoluta.

  • Sezioni Unite, sent. n. 7697/2016 e n. 35358/2003 (giurisprudenza)

    Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 17/02/2017, Rv. 269027 - 01; Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Rv. 225361 - 01

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che afferma che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato e del difensore.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare costituisce una nullità assoluta e insanabile: è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanata dalla successiva partecipazione dell'imputato al dibattimento o dalle sue scelte processuali.
  • Se la notifica contiene dati errati (es. data di udienza) e la cancelleria non fornisce chiarimenti, il difensore e l'imputato possono ritenersi privati della possibilità di partecipare alla fase decisiva, determinando la nullità del decreto che dispone il giudizio e la conseguente invalidità delle sentenze di merito.
  • Quando una nullità procedurale di tal genere implica l'annullamento del decreto che dispone il giudizio, l'annullamento può assorbire l'esame delle censure di merito: il giudice della legittimità può non entrare nelle questioni sostanziali se prevale la nullità procedurale.
  • Nel contestare la configurabilità di reati come la calunnia, è necessario valutare se il fatto denunciato abbia natura penalmente rilevante o si esaurisca in una sfera amministrativa; tuttavia tale valutazione può non essere affrontata se il procedimento è annullato per vizi procedurali.
  • Per ottenere la tutela in casi analoghi, il difensore deve documentare tempestivamente l'erroneità o l'omissione della notifica e le richieste di chiarimenti alla cancelleria; l'inerzia dell'ufficio e l'impossibilità di risalire alla data effettiva di trattazione rafforzano la tesi di nullità.

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