Sentenza n. 191/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento prot. -OMISSIS-, adottato il -OMISSIS- dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri e notificato, per il tramite del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, in data 14.04.2023, recante rigetto dell'istanza tesa ad ottenere i benefici di cui agli artt. 42-bis d.lgs. 26.03.01 n. 151 e 1493 COM, in particolare l'assegnazione temporanea presso reparti della Legione Carabinieri “Campania” nell'ambito del Comando Provinciale di -OMISSIS-, e, comunque, più prossimi al Comune di -OMISSIS-, in una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea presso reparti dell'Arma dei Carabinieri prossimi alla residenza familiare, richiesta ai sensi degli artt. 42-bis d.lgs. 151/2001 e 1493 d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in servizio in provincia di Grosseto, dopo la nascita della seconda figlia, aveva chiesto l'assegnazione temporanea presso reparti ubicati nella provincia o nella regione in cui la moglie, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, svolgeva la propria attività, o comunque in località prossime al Comune di residenza della famiglia. L'istanza era stata proposta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, applicabile al personale militare tramite l'art. 1493 d.lgs. 66/2010. Il diniego è stato impugnato per violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, per carenza di motivazione e per insussistenza di circostanze ed esigenze eccezionali dell'Amministrazione idonee a impedire l'assegnazione richiesta. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata prima dell'udienza di merito, di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla comunicazione di avvio del procedimento, alla motivazione del diniego e ai presupposti per negare l'assegnazione temporanea. Le spese di lite sono state compensate, considerata la natura della decisione e la mancata opposizione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
per il genitore con figli di età inferiore a tre anni, prevede la possibilità di essere assegnato temporaneamente ad una sede ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea, senza che il TAR ne esamini nel merito i presupposti applicativi.
art. 1493 d.lgs. 66/2010
estende al personale militare la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità
La norma è richiamata quale disposizione che rende applicabile al personale militare la disciplina invocata dal ricorrente.
art. 7 l. 241/1990
La violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è stata applicata in ragione della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite, soprattutto quando l'amministrazione non si opponga alla richiesta di compensazione e la decisione sia fondata esclusivamente su una ragione processuale.
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