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Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento della determina dell’11 febbraio 2026, di diniego di accesso agli atti, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale e civico relativo agli atti contabili, di collaudo, definitori e ai pagamenti dell'appalto ferroviario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e appaltatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa subappaltatrice, coinvolta con la stazione appaltante e l'appaltatore in un giudizio civile relativo alle spettanze derivanti dal subappalto, aveva presentato a Italferr un'istanza di accesso documentale e civico riguardante, tra l'altro, registri di contabilità, stati di avanzamento, conto finale, relazione, certificato di collaudo, riserve e controdeduzioni, atti transattivi e accordi bonari, eventuali atti di risoluzione o recesso e il resoconto dei pagamenti effettuati dalla stazione appaltante all'appaltatore. A seguito del diniego dell'11 febbraio 2026, motivato con l'inapplicabilità dell'art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013 e con l'assenza di ulteriori atti ostensibili rispetto a un precedente riscontro, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1, 3, 6, 22 e 24, comma 7, l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea presupposizione e illogicità. Nel corso del giudizio la ricorrente comunicava che Italferr aveva successivamente dato riscontro all'istanza, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che l'amministrazione aveva successivamente dato riscontro all'istanza di accesso. Non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego né i vizi dedotti. Ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, ritenendo sussistenti giuste ragioni in considerazione dei fatti di causa, senza applicare la soccombenza virtuale richiesta dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013

    La disposizione era stata richiamata dall'amministrazione per negare l'applicabilità dell'accesso civico; il giudice non ne ha esaminato il merito applicativo a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • artt. 1, 3, 6, 22 e 24, comma 7, l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente a sostegno del diritto di accesso e dei vizi del diniego, ma non sono state interpretate dal giudice per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro un diniego di accesso, l'amministrazione dà successivamente riscontro all'istanza, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta definizione dell'istanza di accesso non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice può compensarle quando ravvisi giuste ragioni in relazione alle concrete circostanze del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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