Cassazione Penale, Ordinanza n. 14917/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, sostenendo l'insufficienza degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che il motivo mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, operazioni precluse al giudizio di legittimità in assenza di puntuale denuncia di travisamenti della prova.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
è la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica e autonoma critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove; il ricorso deve indicare in modo puntuale eventuali travisamenti delle risultanze processuali, altrimenti la censura è estranea al giudizio di cassazione.
- La deduzione di vizio motivazionale non può risolversi in una mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
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