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Sentenza

Sentenza n. 1195/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Torino in ordine alla richiesta di attivazione delle misure di accoglienza;

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino iraniano richiedente asilo, ha presentato l'11 luglio 2025 un'istanza alla Prefettura di Torino per l'attivazione delle misure di accoglienza. Nonostante il decorso del tempo, l'amministrazione non ha adottato un provvedimento espresso. È stato quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Nelle more del giudizio, la Prefettura ha collocato il ricorrente in una struttura di accoglienza a Torino, ma il difensore ha dichiarato di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità del silenzio, anche ai fini di eventuali pretese risarcitorie. Il giudice ha esaminato il termine applicabile, ritenendo operante il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990, anziché il termine di 180 giorni previsto per altri procedimenti riguardanti l'immigrazione. Ha inoltre escluso che l'inserimento in lista d'attesa escludesse l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accertamento, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura. Ha ritenuto applicabile il termine di trenta giorni, in assenza di un diverso termine stabilito dalla legge o dall'amministrazione, anche alle istanze relative all'accesso alle misure di accoglienza. Tale soluzione è stata fondata sulla disciplina speciale dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, contenuta nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. 142/2015, che impone la tempestiva erogazione delle misure dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. Il termine di 180 giorni previsto per i procedimenti riguardanti l'immigrazione non è stato ritenuto applicabile, perché incompatibile con la funzione e la necessaria tempestività delle misure di accoglienza. L'inserimento nelle liste d'attesa non è stato considerato sufficiente a escludere il silenzio-inadempimento, poiché l'amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Le spese sono state compensate per ragioni di equità; il compenso del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stato rimesso a un separato decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    In assenza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'amministrazione, il termine di trenta giorni si applica anche ai procedimenti relativi all'accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti asilo.

  • art. 2, comma 3, l. 241/1990

    La possibilità di stabilire termini diversi non risultava esercitata, sicché trovava applicazione il termine ordinario di trenta giorni.

  • art. 2, comma 4, l. 241/1990

    Il riferimento ai procedimenti riguardanti l'immigrazione, soggetti a un termine più ampio, non comprende i procedimenti relativi all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • direttiva 2013/33/UE

    La disciplina europea dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale impone una tutela tempestiva durante l'esame della domanda di protezione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    «si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale»

    Le misure di accoglienza si applicano dal momento in cui viene manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, confermandone la funzione immediata e correlata alla procedura di protezione.

Massime di principio

  • Alle istanze di accesso alle misure di accoglienza presentate dai richiedenti protezione internazionale si applica, in assenza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'amministrazione, il termine ordinario di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, l. 241/1990.
  • Il termine di 180 giorni previsto per i procedimenti riguardanti l'immigrazione non si applica ai procedimenti relativi all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, perché la disciplina speciale europea e nazionale richiede l'erogazione tempestiva delle misure durante l'esame della domanda di protezione.
  • L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa non esonera l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato.
  • La sopravvenuta attivazione delle misure di accoglienza non impedisce l'accertamento dell'illegittimità del silenzio anteriormente serbato, qualora permanga un interesse, anche in relazione a eventuali pretese risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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