Sentenza del 10/10/2016 n. 695 - Comm. Trib. Prov. Brescia
RISCOSSIONE - Società scissa - Responsabilità solidale - Illimitata - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, in caso di scissione societaria parziale, tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione. L'interpretazione è stata ritenuta coerente sia con l'art. 173, comma 13, del TUIR, sia con l'interpretazione sistematica dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 472/1997.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'estensione della responsabilità delle società partecipanti a una scissione societaria parziale per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione. La contestazione concerneva, in particolare, se tale responsabilità fosse limitata oppure solidale e illimitata.
Norme richiamate
Art. 173, comma 13, del TUIR
La norma è interpretata nel senso che, per i debiti tributari della società scissa anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti all'operazione sono responsabili in solido e senza limitazioni.
Art. 15, comma 2, del d.lgs. 472/1997
La disposizione, letta sistematicamente insieme all'art. 173, comma 13, del TUIR, conferma l'estensione della responsabilità solidale e illimitata delle società coinvolte nella scissione anche rispetto agli obblighi e ai debiti tributari preesistenti.
Massime di principio
- La scissione societaria non elimina né limita automaticamente la responsabilità per i debiti fiscali sorti prima dell'operazione.
- In presenza di una scissione parziale, tutte le società partecipanti possono essere chiamate a rispondere solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari anteriori della società scissa.
- La responsabilità può riguardare l'intero debito, senza essere necessariamente circoscritta al patrimonio o al ramo aziendale ricevuto dalla singola società.
- Prima di procedere a una scissione è necessario verificare le pendenze fiscali pregresse della società scissa, poiché l'operazione non costituisce uno strumento per sottrarsi alla riscossione.
- Eventuali accordi interni tra le società partecipanti possono regolare la ripartizione economica del debito, ma non escludono di per sé la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria.
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