Sentenza n. 1297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00135/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 135/2024 e, in via derivata, cartella di pagamento relativa a prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione per campagne agricole pregresse
Esito
Favorevole al ricorrente (socio di società semplice)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento, dell'importo di euro 613.128,69, e contro il ruolo AGEA. In particolare, ha dedotto la nullità della cartella perché notificata il 12 marzo 2025 a una società semplice già estinta il 23 dicembre 2011, senza indicare l'estinzione della società e la successione del debito in capo ai soci, né notificare l'atto ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società. L'appellante ha inoltre censurato gli ulteriori capi della sentenza relativi alle campagne 2001-2002, 2005-2006 e 2007-2008. AGEA ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, richiamando il giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa alla medesima cartella, e ha dedotto l'infondatezza dell'appello. Ha altresì riferito che, quanto alla campagna 2007-2008, il TAR Lazio aveva accolto l'impugnazione del prelievo e che stava procedendo al discarico parziale della cartella.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ritenuto di non poter esaminare d'ufficio l'eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem. La questione era stata esaminata e respinta dal TAR in primo grado; poiché AGEA non aveva impugnato incidentalmente tale capo, si era formato un giudicato esplicito sulla relativa statuizione. Il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 4/2018, che consente al giudice d'appello di rilevare d'ufficio l'inesistenza dei presupposti o delle condizioni dell'azione in assenza di giudicato esplicito, non è quindi applicabile. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. Dopo l'estinzione della società, l'obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci secondo il fenomeno successorio delineato dalla giurisprudenza civile; conseguentemente, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta deve essere notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, oppure nelle forme idonee a far valere la pretesa nei loro confronti. AGEA aveva invece notificato la cartella alla società estinta, presso la sede sociale, senza alcuna indicazione dell'estinzione e della successione del debito ai soci. La notificazione è stata pertanto ritenuta nulla. La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata e la cartella annullata, restando assorbite e improcedibili le ulteriori censure, non essendovi utilità a esaminare una pretesa subordinata all'eventuale emissione di una nuova cartella. La domanda risarcitoria non è stata esaminata perché il relativo capo della sentenza non era stato impugnato. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2267 c.c.
La disposizione è richiamata dal TAR per affermare la responsabilità illimitata dei soci di una società semplice, ma il Consiglio di Stato precisa che, dopo l'estinzione della società, la pretesa deve essere notificata ai soci quali successori nel debito sociale.
art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973
È richiamato come criterio analogico per ritenere valida la notificazione agli ex soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società estinta.
art. 39 c.p.c.
Il TAR aveva ritenuto applicabile questa disposizione in relazione alla preclusione derivante dalla pendenza o dalla precedente trattazione di controversie connesse; la relativa statuizione, non impugnata incidentally, non poteva essere riesaminata dal giudice d'appello.
art. 99 c.p.a.
È richiamato in relazione al principio dell'Adunanza plenaria n. 4/2018 sui limiti del rilievo d'ufficio in appello delle condizioni dell'azione e dei presupposti del ricorso, principio non applicabile in presenza di un giudicato esplicito non impugnato.
Massime di principio
- Dopo l'estinzione di una società, l'obbligazione sociale non si estingue automaticamente, ma si trasferisce ai soci secondo le regole della successione nel debito sociale e secondo il regime di responsabilità che li riguardava durante la vita della società.
- Un atto impositivo o esecutivo intestato a una società estinta non può essere validamente notificato semplicemente presso la sede della società e a nome della società stessa: la pretesa deve essere fatta valere nei confronti dei soci successori, anche mediante notificazione collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio della società, oppure mediante notificazione effettuata nelle mani di uno dei soci.
- La notificazione di una cartella a un soggetto giuridico già estinto, senza indicazione dell'estinzione e della successione del debito in capo ai soci, è nulla e determina l'annullamento della cartella, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di notificare eventualmente una nuova cartella ai soggetti legittimati passivi.
- In appello, quando il giudice di primo grado abbia espressamente deciso un'eccezione preliminare e tale statuizione non sia stata impugnata con appello incidentale, il giudice d'appello non può riesaminare d'ufficio la questione sulla base dell'inesistenza dei presupposti processuali; il principio del rilievo officioso opera, secondo la decisione, in assenza di un giudicato esplicito sulla questione.
- L'accoglimento di un vizio assorbente che comporta l'annullamento dell'atto rende improcedibili o assorbite le ulteriori censure relative al merito della pretesa, quando il loro esame non offra utilità concreta prima dell'eventuale adozione di un nuovo atto amministrativo.
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