Sentenza del 16/03/2016 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOIMPOSTE - RECUPERO COSTI - CONTRATTO DI STOCK LENDING - ABUSO DEL DIRITTO - SUSSISTE. Èlegittimo ritenere nullo il contratto di stock-lending qualora lostesso manchi dell'alea necessariamente connaturata, configurando in taleevenienza una ipotesi di abuso del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo considerare nullo il contratto di stock lending quando, in concreto, esso sia privo dell'alea propria dell'operazione. La struttura contrattuale è stata quindi qualificata come abusiva e i costi collegati non sono stati riconosciuti ai fini fiscali. L'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dei costi relativi a un contratto di stock lending. Il contratto è stato ritenuto privo dell'alea economica normalmente connaturata a questo tipo di operazione e, pertanto, non riconducibile a una reale e fisiologica operazione finanziaria. Tale mancanza è stata interpretata come indice di abuso del diritto, con conseguente contestazione della validità del contratto e del recupero fiscale dei relativi costi.
Norme richiamate
Principio generale di divieto di abuso del diritto in materia tributaria
Non è consentito utilizzare strumenti contrattuali formalmente leciti per ottenere vantaggi fiscali privi di effettiva sostanza economica. La valutazione deve riguardare la realtà dell'operazione e la sua funzione concreta.
Disciplina civilistica del contratto di stock lending
Il contratto deve presentare una reale alea e una funzione finanziaria effettiva. Se l'operazione è strutturata in modo da escludere sostanzialmente ogni rischio e da perseguire soltanto un vantaggio fiscale, può essere considerata nulla o abusiva.
Massime di principio
- La validità fiscale di un contratto non dipende soltanto dalla sua denominazione o dalla forma documentale, ma anche dalla sua concreta funzione economica.
- Un'operazione finanziaria priva di un rischio effettivo e costruita principalmente per generare costi deducibili può essere contestata come abusiva.
- Per dimostrare la genuinità di uno stock lending è opportuno documentare l'effettivo trasferimento dei titoli, l'esposizione al rischio di mercato, la remunerazione, la durata e la funzione economica dell'operazione.
- L'assenza di sostanza economica non determina automaticamente l'abuso: l'Amministrazione deve collegare tale elemento a un vantaggio fiscale indebito e il contribuente può dimostrare valide ragioni extrafiscali.
- In situazioni analoghe, la deducibilità dei costi può essere negata quando il contratto è solo apparente, privo di alea o non coerente con i normali comportamenti economici.
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