Sentenza n. 2449/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio serbato dall’U.T.G. – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta sull’istanza di aggiornamento della interdittiva antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, presentata il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. L'azione avverso il silenzio può essere proposta soltanto finché perdura l'inadempimento; quando, durante il giudizio, l'Amministrazione adotta il provvedimento conclusivo, viene meno l'interesse alla decisione sull'inerzia originaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione del giudizio in rito.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'U.T.G. di Caserta sull'istanza di aggiornamento della precedente interdittiva antimafia, presentata ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha concluso il procedimento ed emesso il provvedimento di aggiornamento, facendo venir meno l'inerzia contestata.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio amministrativo può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento
L'azione contro il silenzio è procedibile solo fino a quando permane l'inerzia amministrativa; l'adozione del provvedimento conclusivo durante il giudizio determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
Costituisce la base normativa dell'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio amministrativo è procedibile soltanto finché perdura l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere.
- Se, nelle more del giudizio instaurato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'Amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto, il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'inerzia è stata superata.
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