Ordinanza n. 2796/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Oman - Mascate in data 01/09/2025 (Prot. n. 71/2025 – Pratica n° 2024000510), notificato all’interessato in data 17/09/2025, con il quale è stata negata l’emissione del visto di ingresso di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato a favore del lavoratore Sig. -OMISSIS- 2) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di emissione del visto di ingresso di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia in Oman - Mascate
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia in Oman - Mascate ha negato l'emissione di un visto di ingresso di lungo periodo per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto della presenza di puntuali deduzioni della parte ricorrente, ritenute meritevoli di considerazione ai fini del riesame amministrativo. È stata inoltre evocata in giudizio la società datrice di lavoro, rimasta non costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non mediante la sospensione immediata del diniego o il rilascio del visto, ma ai fini di un motivato riesame della posizione del ricorrente. L'Amministrazione è stata ordinata di riesaminare l'istanza alla luce delle puntuali deduzioni formulate dal ricorrente entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 novembre 2026 per la prosecuzione; le spese sono state riservate alla decisione definitiva. L'ordinanza non esplicita separatamente la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha adottato una misura propulsiva consistente nel motivato riesame della posizione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda mediante un ordine di riesame motivato, senza disporre direttamente la sospensione dell'atto impugnato o anticipare integralmente il bene della vita, quando le deduzioni del ricorrente evidenzino l'esigenza di una nuova valutazione amministrativa.
- L'ordine cautelare di riesame deve essere eseguito dall'amministrazione entro il termine fissato dal giudice e deve confrontarsi motivatamente con le specifiche deduzioni della parte interessata.
Come è indicizzato
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