Cassazione Civile, Ordinanza n. 27117/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, fondato su due verbali della Guardia di Finanza: uno relativo a vendite senza fattura e uno relativo a movimentazioni bancarie, in particolare versamenti in contanti ritenuti non giustificati. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione aveva già cassato una precedente decisione d'appello per difetto di motivazione dell'avviso. In sede di rinvio la CTR ha invece accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso originario, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo, basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, e affermando che i contribuenti non avevano assolto l'onere di controprova. Gli eredi hanno proposto quattro motivi: 1) errata applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e omessa valutazione della regolare contabilizzazione delle operazioni, oltre a violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) errata applicazione delle norme sui poteri di indagine bancaria e omessa valutazione delle giustificazioni rese in verifica, sostenendo che versamenti e prelevamenti fossero spiegabili e già annotati in contabilità; 3) omessa considerazione dell'eccezione di duplicazione d'imposta e del giudicato formatosi su una precedente decisione relativa allo stesso anno e alla stessa imposta; 4) errata tassazione dei ricavi senza considerare i costi e gli oneri specificamente afferenti, con ulteriore richiamo a un preteso giudicato sull'inerenza di alcuni costi. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma ha accolto il terzo e il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettando i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la dedotta duplicazione d'imposta e ridetermini la base imponibile tenendo conto dell'incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione sui ricavi presunti, nonché provveda sulle spese del giudizio, comprese quelle di legittimità. La decisione impugnata è stata quindi annullata limitatamente ai profili accolti.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 600/1973
comma 1, lettera d); comma 2, lettera d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 32 d.P.R. 600/1973
I dati bancari e i versamenti non giustificati possono fondare presunzioni di ricavi non contabilizzati; il contribuente può fornire prova contraria. La Corte richiama l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale n. 10 del 2023.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Richiamato quale base per l'acquisizione dei dati bancari utilizzati nel secondo processo verbale di constatazione.
art. 54 d.P.R. 633/1972
L'accertamento IVA può essere svolto anche in presenza di contabilità formalmente regolare, utilizzando altri documenti, scritture e dati raccolti.
art. 2729 c.c.
Le risultanze fattuali valorizzate dall'Ufficio e dalla CTR sono state ritenute idonee a integrare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione/infrapetizione è stata ritenuta non adeguatamente dedotta, perché il motivo non dimostrava l'omessa pronuncia su una specifica domanda.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai termini e ai limiti dell'accertamento, ma la decisione si concentra sulla duplicazione d'imposta e sul giudicato.
art. 57 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'IVA; la Corte non fonda l'accoglimento su tale norma, ma sulla mancata verifica della duplicazione e sul giudicato.
art. 75, comma 4, d.P.R. 917/1986
La Corte richiama il principio per cui, nell'accertamento analitico-induttivo, devono essere considerati anche i costi forfettariamente incidenti sui maggiori ricavi presunti.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente corretta, quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile e l'Ufficio alleghi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come vendite senza fattura e movimentazioni bancarie anomale non giustificate.
- In presenza di prelevamenti o versamenti bancari non giustificati, il contribuente può vincere la presunzione offrendo una prova contraria specifica e documentata; non è sufficiente una generica affermazione di regolarità contabile o di giustificazioni astratte.
- Quando per il medesimo anno e per il medesimo presupposto vengono emessi più avvisi di accertamento, il giudice deve verificare l'eventuale duplicazione d'imposta e prevenire la reiterazione della stessa pretesa fiscale.
- Nell'accertamento dei ricavi presunti, la determinazione del reddito non può prescindere dalla considerazione di una quota di costi di produzione forfettariamente incidenti, che il contribuente può opporre in via presuntiva anche se la contabilità sia contestata.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sono integrati dalla mera divergenza tra le conclusioni del contribuente e la valutazione di inattendibilità della contabilità compiuta dal giudice di merito.
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