Sentenza del 26/03/2018 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Omessa comunicazione variazione dati catastali - Accertamento maggiore imposta - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell’accertamento, sostenendo che l’omessa comunicazione da parte dell’Ente prevista dall’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002 impedisse la decorrenza dell’obbligo di denuncia della variazione catastale e, conseguentemente, rendesse tardivo o illegittimo l’accertamento della maggiore imposta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’obbligo del contribuente di presentare la denuncia di variazione catastale deriva direttamente dalla sussistenza del presupposto impositivo e non dipende dalla comunicazione dell’Ente. L’omessa comunicazione dell’Ente può incidere sull’applicazione delle sanzioni, che non possono essere irrogate al contribuente in assenza della comunicazione, ma non modifica il termine quinquennale di decadenza applicabile all’accertamento della maggiore imposta. L’accertamento della maggiore imposta è quindi legittimo.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge n. 289/2002
La mancata comunicazione dell’Ente non fa venir meno l’obbligo del contribuente di denunciare la variazione catastale e non incide sulla decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento della maggiore imposta; rileva invece ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
Massime di principio
- L’obbligo dichiarativo del contribuente può sorgere direttamente dalla legge e dal verificarsi del presupposto impositivo, anche in assenza di una comunicazione preventiva dell’Ente.
- La mancata comunicazione dell’amministrazione può escludere o attenuare le sanzioni quando abbia impedito al contribuente di adempiere correttamente, ma non elimina automaticamente il tributo dovuto.
- Occorre distinguere tra obbligo di pagamento dell’imposta, obbligo di denuncia o variazione catastale e applicazione delle sanzioni: l’eventuale irregolarità dell’Ente può incidere su uno di questi profili senza necessariamente travolgere gli altri.
- Il termine quinquennale di decadenza previsto per l’accertamento dell’imposta non coincide necessariamente con quello applicabile all’omesso pagamento e non viene posticipato per il solo fatto che l’Ente non abbia effettuato la comunicazione prevista dalla legge.
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