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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3199/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentato furto pluriaggravato (artt. 110, 56, 624-bis, 625 n.2 e n.5 c.p.) contestando: (1) errore nella determinazione della pena base da parte del giudice di primo grado (sarebbe stato usato il minimo dell'art. 624-bis, co.3 anziché partire dalla fattispecie di cui al co.1 e applicare le maggiorazioni per la recidiva), con conseguente errata applicazione delle riduzioni per tentativo e per il rito; (2) mancato riconoscimento o insufficiente motivazione sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6 c.p. (risarcimento del danno) e delle attenuanti generiche; (3) violazione del principio di uguaglianza processuale rispetto al correi Nikolic Oscar, che avrebbe ricevuto pena più mite pur avendo contribuito in modo non minore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la corte d'appello abbia correttamente rilevato un errore del giudice di primo grado che aveva determinato la pena base in misura più favorevole per gli imputati: l'appello ha dunque già operato una correzione a loro vantaggio e, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, mancava l'interesse degli imputati ad ottenere ulteriore revisione che potesse comportare un peggioramento. Sui punti relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti e alla presunta disparità di trattamento la Corte ha ritenuto che si trattasse di censure di merito attinenti alla dosimetria della pena e che la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti rientri nella discrezionalità del giudice, assolvendo l'obbligo motivazionale anche con enunciazione della valutazione. Pertanto i motivi appaiono manifestamente infondati o inammissibili. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La corte sottolinea che, in presenza delle aggravanti e della recidiva, la pena base doveva partire dalla fattispecie prevista dal co.1 (quattro-sei anni) e non dal minimo previsto dal co.3; successivamente andavano applicate le maggiorazioni per recidiva e poi le riduzioni per tentativo e per scelta del rito

  • art. 63, co. 4 c.p.

    In caso di concorso tra più circostanze aggravanti a effetto speciale si applica solo l'aumento previsto per la circostanza più grave, ferma la possibilità per il giudice di aumentare la pena in misura non eccedente un terzo

  • art. 99 c.p.

    Regola l'aumento della pena per la recidiva; la corte ha ritenuto che la recidiva qualificata imponeva un aumento superiore rispetto alle aggravanti previste dall'art. 624-bis co.3

  • art. 56 c.p.

    Prevede la riduzione della pena per il tentativo; la riduzione deve essere operata sulla pena correttamente determinata in base alla fattispecie e alle maggiorazioni

  • art. 62, n.6 c.p.

    Attenuante riferita al risarcimento del danno; la corte ha ritenuto che la valutazione della sua rilevanza ai fini della dosimetria sia di merito e soggetta alla discrezionalità del giudice, che può dichiararla sub-valente rispetto a recidiva e aggravanti

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la valutazione delle circostanze (concorso tra aggravanti e attenuanti); la Corte ha confermato che il giudizio comparativo rientra nella discrezionalità e la motivazione è soddisfatta anche con la sola enunciazione della valutazione

  • art. 606 c.p.p.

    Regola i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure riguardavano principalmente il merito della dosimetria, non viziate da illogicità o arbitrarietà tali da integrare i motivi di cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di comminare somme alla cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per la condanna dei ricorrenti

Massime di principio

  • Se l'appello o la corte d'appello corregge in favore dell'imputato un errore di calcolo della pena e il pubblico ministero non impugna, l'imputato può avere carenza di interesse a chiedere ulteriore revisione che potrebbe peggiorare la sua posizione
  • La determinazione della pena (dosimetria) e il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti sono valutazioni discrezionali del giudice: in Cassazione sono sindacabili solo se risultano arbitrarie o manifestamente illogiche
  • In caso di concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale si applica l'aumento previsto per la circostanza più grave (art.63 co.4), con la possibilità per il giudice di aumentare la pena fino a un terzo, prima di calcolare eventuali riduzioni
  • La mancata o limitata considerazione di una attenuante (es. art.62 n.6) costituisce di norma una censura di merito: per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare illogicità o carenza motivazionale del giudice
  • Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati sono giustificabili se motivate dalla diversa intensità del contributo personale all'azione criminosa; la Corte accerta la congruità della motivazione, non la mera differenza

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