Cassazione Penale, Sentenza n. 32367/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e vari reati-scopo (capi 11,12,13,15,16,18). Si lamentava violazione di legge e vizi di motivazione: la gravità indiziaria sarebbe basata solo su intercettazioni equivoche non corroborate da sequestri di sostanze o denaro, assenza di elementi oggettivi su canali di approvvigionamento, tipologie/quantità/prezzi/acquirenti, e rapporti con i ritenuti sodali (Cammareri, Lionetto) definiti ipotetici. Inoltre si contestava il richiamo al rischio di recidiva fondato su presunti legami familiari con un sodalizio mafioso del passato, non risultando a carico del ricorrente precedenti o misure per tale addebito, e non considerandosi il lungo intervallo temporale (circa 4 anni), l'incensuratezza e l'attività lavorativa svolta dal 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e aspecifico, configurando solo dissenso generale dalle valutazioni del Tribunale senza attacco critico a profili motivazionali specifici; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato e in parte generico. I giudici hanno confermato che, in rapporto all'accusa associativa, opera una presunzione che giustifica la custodia cautelare salvo che l'indagato non produca elementi specifici e decisivi per scardinarla; l'incensuratezza e l'attività lavorativa non sono sufficienti a superare tale presunzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e l'ordinanza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per fissare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Rinvio alla cancelleria per gli adempimenti formali successivi alla pronuncia; citata per l'ottemperanza pratica del dispositivo.
Principio giurisprudenziale: presunzione di esigenze cautelari per il delitto associativo
Il tribunale ha richiamato il principio secondo cui l'addebito di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti comporta una presunzione che le esigenze cautelari (in particolare la custodia in carcere) sussistano e che grava sull'indagato l'onere di fornire elementi specifici e conclusivi per confutarla.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio che l'esenzione dalla condanna per inammissibilità richiede la prova dell'assenza di colpa dell'istante nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui tale prova non è stata fornita.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare deve contenere censure specifiche e puntuali della motivazione: la mera manifestazione di dissenso è inammissibile.
- In caso di addebito di associazione (soprattutto mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti) la giurisprudenza tende ad ammettere una presunzione della necessità della custodia cautelare; spetta all'indagato fornire elementi concreti, specifici e decisivi per superarla.
- L'incensuratezza e lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare, da soli, difficilmente sono sufficienti a demolire la presunzione cautelare derivante dall'accusa associativa.
- Per contrastare efficacemente la custodia cautelare occorre proporre elementi di fatto e di prova (es. attestazioni, alibi, assenza di collegamenti comprovati con canali di approvvigionamento/distribuzione, mancanza di sequestri o flussi di denaro) che mettano in crisi la valutazione di gravità indiziaria.
- Le argomentazioni difensive richiedono attenzione formale: vizi logici della motivazione o specifiche omissioni probatorie vanno individuati e spiegati con precisione per essere sindacabili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie; pertanto la valutazione preventiva del grado di fondatezza e della specificità dei motivi è importante prima di proporre il gravame.
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