Cassazione Civile, Ordinanza n. 22392/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto la cancellazione del sequestro conservativo gravante su alcuni terreni, sostenendo che la misura fosse divenuta inefficace per effetto di vicende verificatesi in procedure esecutive e fallimentari successive: i beni erano stati pignorati da altri creditori, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta in quelle procedure per il recupero del proprio credito, era stato dichiarato il fallimento della società ed era poi intervenuta la chiusura del fallimento con ordine di cancellazione di alcune trascrizioni. In appello la società aveva insistito nel dire che il provvedimento autorizzativo del sequestro era divenuto inefficace a seguito del fallimento e aveva contestato la mancata cancellazione della formalità immobiliare. Con il ricorso per cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 686, comma 1, c.p.c. e 156, comma 2, disp. att. c.p.c., sostenendo che il sequestro si sarebbe dovuto convertire in pignoramento al momento dell’ottenimento di una sentenza esecutiva e che l’Agenzia non aveva provveduto all’annotazione richiesta. La Corte ha però rilevato che tale specifica questione non era stata ritualmente introdotta nei gradi di merito sulla base della sentenza poi prodotta solo con la memoria, e che il deposito in memoria di un documento nuovo non può integrare o ampliare il ricorso con una questione nuova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuova la questione prospettata solo in memoria, fondata sulla produzione di una sentenza di merito asseritamente esecutiva non prodotta nei precedenti gradi. Ha quindi confermato la decisione impugnata senza affrontare nel merito la pretesa inefficacia del sequestro conservativo. Non ha disposto sulle spese in favore dell’Agenzia, costituitasi solo per eventuale discussione, ma ha condannato la ricorrente al versamento di euro 2.000 alla Cassa delle ammende e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene sentenza esecutiva; nel caso concreto la Corte rileva che tale presupposto non risultava dedotto e accertato nei gradi di merito.
L’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione è richiesta quando ricorra il presupposto della sentenza esecutiva; la sua deduzione tardiva e fondata su nuovo documento non è ammissibile in cassazione.
La censura era prospettata come violazione di legge, ma non poteva introdurre in cassazione una questione di fatto o un nuovo presupposto documentale non esaminato nei gradi di merito.
Nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti nuovi, salvo eccezioni limitate non ricorrenti nel caso di specie.
I documenti eccezionalmente producibili devono essere depositati nei termini previsti; non possono essere introdotti per la prima volta con la memoria ex art. 378 c.p.c.
La memoria può solo illustrare e chiarire le ragioni già svolte nel ricorso, non integrare o ampliare le questioni dedotte.
La decisione conforme alla proposta comporta le conseguenze previste dalla disciplina della definizione accelerata, anche quanto al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato insieme all’art. 380-bis c.p.c. come base della condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L’ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito introdurre, neppure tramite memoria, una questione nuova che richieda accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa e non può integrare il ricorso con nuove allegazioni documentali o nuove censure sostanziali.
- Il sequestro conservativo si converte in pignoramento solo al verificarsi del presupposto della sentenza esecutiva di condanna; in mancanza di tale presupposto non operano automaticamente gli effetti della conversione né i correlati adempimenti di annotazione.
- Nel giudizio di legittimità la produzione documentale è rigorosamente preclusa, salvo i limitati casi previsti dalla legge, e la tardiva produzione determina l’inammissibilità della censura che su di essa si fondi.
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