Cassazione Penale, Sentenza n. 24501/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado per vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Pietro Gervasio censura: (a) violazione di legge e omessa motivazione nella individuazione della pena base (asserito eccesso rispetto al minimo edittale) e (b) mancata o insufficiente motivazione sugli aumenti per continuazione. Marco Specchio Difonzo censura la carenza o manifesta illogicità della motivazione nel rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e, in generale, la mancanza di una motivazione autonoma e completa della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Per Gervasio è stata ritenuta congrua la motivazione della Corte territoriale che ha confermato la pena base indicata dal GUP (richiamando l'ampiezza dell'iniziativa criminosA) e ha motivato compiutamente la valutazione degli aumenti per continuazione, tenendo conto anche della riduzione complessiva per la rinuncia ad altri motivi di appello; la pena finale confermata era, nella motivazione, di due anni e sei mesi di reclusione ed €400 di multa (con riferimento a precedenti determinazioni di 3 anni/€600 e aumenti contenuti in sede di appello). Per Specchio Difonzo la Corte d'appello ha riconosciuto le attenuanti generiche ma ha operato un bilanciamento ex art. 69 cod. pen. con la recidiva qualificata, per cui non è risultata carente o illogica la motivazione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per avere proposto impugnazioni che hanno determinato l'inammissibilità per colpa (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione: la Corte ha valutato gli aumenti di pena per pluralità di reati e li ha contenuti in relazione alla complessiva rideterminazione della sanzione
art. 648 cod. pen.
Riferimento al delitto di ricettazione; la Corte ha escluso l'ipotesi attenuata del quarto comma (dove rilevante) e ciò ha inciso sulla valutazione della pena base
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'applicazione dei criteri di adeguatezza, gravità del fatto e capacità a delinquere nel motivare la pena base e ha ritenuto sufficiente richiamare, anche sinteticamente, l'impiego di tali criteri quando la pena non eccede significativamente la misura media edittale
art. 125 cod. proc. pen.
Principio del contraddittorio e obbligo di motivazione delle decisioni: il ricorso contestava omessa motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione resa fosse sufficiente
art. 547 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione della sentenza di appello: richiamata nei motivi, la Corte ha valutato che la motivazione della sentenza impugnata fosse autonoma e adeguata
art. 62-bis cod. pen.
Riconoscimento come circostanza attenuante: la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti le attenuanti generiche per Specchio Difonzo, ma ne ha bilanciato l'effetto con la recidiva
art. 69 cod. pen.
Criterio di bilanciamento tra circostanze favorevoli e sfavorevoli: applicato per valutare la prevalenza o equivalenza tra attenuanti e recidiva
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa: applicata dalla Corte nella condanna dei ricorrenti
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
- Quando la pena inflitta non è significativamente superiore alla media edittale, l'obbligo motivazionale si attenua: è spesso sufficiente richiamare l'impiego dei criteri dell'art. 133 cod. pen. con formule sintetiche (es. "pena congrua") purché il ragionamento sia comprensibile nel suo nucleo logico.
- Le riduzioni per comportamento collaborativo o per rinuncia a mezzi di impugnazione possono giustificare una diminuzione complessiva della pena e vanno espressamente valutate nella motivazione.
- Gli aumenti per continuazione vanno motivati tenendo conto del numero e della consistenza degli episodi: il giudice deve indicare i punti di riferimento fattuali che legittimano l'aumento, ma non è richiesta una spiegazione dettagliata se la misura complessiva resta nel range ragionevole rispetto all'edittale.
- Nelle valutazioni del bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva (art. 69), il giudice deve mostrare l'autonomia del proprio apprezzamento rispetto al primo grado; la semplice riproduzione delle conclusioni del grado precedente, senza elementi autonomi, può essere censurata.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o generici può determinare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è quindi importante formulare motivi specifici e ben fondati.
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