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Ordinanza

Ordinanza n. 4376/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’esito della prova scritta del Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, nei ruoli INPS (355) e INAIL (93), Codice concorso INPS/INAIL/ISP/VIGILANZA, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 20,25/30, con esito “non superata” a fronte di soglia minima di 21/30, e, in particolare, nella parte in cui i quesiti n. 2 e n. 5 della prova della ricorrente sono stati considerati errati, nonostante l’ambiguità/erroneità del testo e delle opzioni, per come resto noto il 28.04.2026; 2) della prova stessa, nelle parti di interesse; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e tra questi: a) i verbali di formulazione dei quesiti sebbene non conosciuti; b) il bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; c) la busta contenente la prova di parte ricorrente, ove necessario; per l’accertamento del diritto della ricorrente a) al riesame del proprio elaborato mediante neutralizzazione/attribuzione di punteggio ai quesiti n. 2 e n. 5; b) alla conseguente riattribuzione del punteggio (sino ad almeno 21/30, secondo prova di resistenza) e alla collocazione in graduatoria in posizione utile per la prosecuzione della procedura e/o l’assunzione.

Giustizia amministrativa202607212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso INPS/INAIL per 448 funzionari, con attribuzione di 20,25/30 e mancato superamento della soglia di 21/30, in relazione ai quesiti n. 2 e n. 5

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso pubblico, contestando l'attribuzione del punteggio di 20,25/30 e la conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura. Ha dedotto l'ambiguità o l'erroneità del testo e delle opzioni relative ai quesiti n. 2 e n. 5, sostenendo che tali quesiti non avrebbero dovuto essere considerati errati e chiedendo il riesame dell'elaborato mediante neutralizzazione o attribuzione del relativo punteggio, con raggiungimento della soglia minima di 21/30. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati e la successiva collocazione in graduatoria in posizione utile.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare ha qualificato la corretta formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette come espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, escludendo che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il sindacato giurisdizionale è ammissibile soltanto in presenza di errori propriamente tecnici, accertabili in modo inequivocabile, oppure di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità o incoerenza dell'azione amministrativa. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il Collegio non ha ravvisato tali vizi nei quesiti n. 2 e n. 5: la risposta indicata dalla commissione appariva l'unica sicuramente corretta, mentre le altre costituivano distrattori, con meri margini di plausibilità. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno economico e curriculare lamentato è stato ritenuto riparabile successivamente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette nell'ambito di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non possono essere riesaminate dal giudice mediante una valutazione sostitutiva.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle risposte individuate dalla commissione in una prova a quiz è ammissibile soltanto quando l'errore sia inequivocabile sulla base delle conoscenze del settore oppure quando emergano manifesta arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, manifesta illogicità o incoerenza dell'azione amministrativa.
  • La presenza di opzioni alternative dotate di mera plausibilità non rende di per sé illegittimo il quesito, quando la risposta selezionata dalla commissione risulti l'unica sicuramente corretta e le altre opzioni svolgano la funzione di distrattori.
  • Nella fase cautelare, il danno economico e curriculare derivante dal mancato superamento di una prova concorsuale può escludere il periculum in mora quando sia ritenuto integralmente riparabile ex post.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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