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Sentenza

Sentenza n. 2058/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 25/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia competente sull'istanza del 25 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., previa adozione di misure cautelari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo oggetto dell'istanza. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ed è stata riconosciuta concordemente dalle parti. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione resistente la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 regolamento (CE) n. 810/2009

    Richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo soddisfano la pretesa relativa all'obbligo di provvedere, rendendo cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta realizzi integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, quando il giudice valorizzi il comportamento operoso tenuto durante il giudizio; può tuttavia essere posta a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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