Sentenza n. 1851/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- dalla Polizia di frontiera di -OMISSIS- con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del ricorrente, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla condanna definitiva a due anni di reclusione e a 8.000 euro di multa per trasporto illecito di stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, comma 3, 5 e 6 del d.lgs. 286/1998, nonché difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe potuto applicare automaticamente l’art. 4, comma 3, del testo unico, ma avrebbe dovuto svolgere e motivare una valutazione comparativa degli interessi, considerando che era giunta in Italia da minorenne, aveva ottenuto un permesso di soggiorno e lo aveva successivamente rinnovato per studio e lavoro subordinato. Il diniego era fondato sulla condanna definitiva alla pena complessiva di due anni di reclusione e 8.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, nella forma del trasporto illecito di stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha applicato l’art. 5 del d.lgs. 286/1998 e rilevato che la condanna definitiva riguardava il trasporto di stupefacenti previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, reato ricompreso tra quelli indicati dall’art. 380, comma 2, c.p.p. Secondo il giudice, in presenza di tale condanna il diniego del rinnovo era atto necessitato e non richiedeva una valutazione discrezionale di bilanciamento; sono quindi state disattese le censure di difetto di motivazione e istruttoria. Spese compensate, anche in ragione della mancata presentazione di memorie da parte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
L’art. 5 comma 5-bis del T.U. n. 286\1998 prevede che “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”
La disposizione, come riportata nella sentenza, impone di considerare le condanne indicate nella valutazione della pericolosità ai fini del diniego o della revoca del permesso per motivi familiari. La decisione richiama inoltre tale disciplina nel ritenere necessitato il diniego in relazione alla condanna per il reato contestato.
art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p.
L’art. 380 comma 2 del c.p.c. prevede l’arresto in flagranza per “h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo”.
La sentenza riconduce i delitti concernenti sostanze stupefacenti puniti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, salvo l’ipotesi indicata, tra quelli richiamati dall’art. 380, comma 2, c.p.p.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
L’art. 73 del T.U. n. 309\1990, al comma 1, prevede che “Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14”.
Il trasporto illecito di sostanze stupefacenti rientra tra le condotte contemplate dall’art. 73, comma 1; la condanna definitiva per tale condotta è stata ritenuta sufficiente a fondare il diniego.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Essendo divenuta definitiva nel -OMISSIS- la condanna della ricorrente alla reclusione per detto reato (sub specie di trasporto), il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286\1998, si palesava quale atto necessitato, e non suscettibile di essere preceduto da valutazione improntata a discrezionalità.
Secondo il TAR, la condanna definitiva per il reato di trasporto illecito di stupefacenti rendeva necessitato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e non imponeva un ulteriore bilanciamento discrezionale.
Massime di principio
- In base alla lettura accolta dal TAR, la condanna definitiva per il trasporto illecito di stupefacenti previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990 rende necessitato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, senza necessità di un’ulteriore valutazione discrezionale di bilanciamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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