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Sentenza

Sentenza n. 1851/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- dalla Polizia di frontiera di -OMISSIS- con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del ricorrente, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202300018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Questore di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla condanna definitiva a due anni di reclusione e a 8.000 euro di multa per trasporto illecito di stupefacenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, comma 3, 5 e 6 del d.lgs. 286/1998, nonché difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe potuto applicare automaticamente l’art. 4, comma 3, del testo unico, ma avrebbe dovuto svolgere e motivare una valutazione comparativa degli interessi, considerando che era giunta in Italia da minorenne, aveva ottenuto un permesso di soggiorno e lo aveva successivamente rinnovato per studio e lavoro subordinato. Il diniego era fondato sulla condanna definitiva alla pena complessiva di due anni di reclusione e 8.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, nella forma del trasporto illecito di stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha applicato l’art. 5 del d.lgs. 286/1998 e rilevato che la condanna definitiva riguardava il trasporto di stupefacenti previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, reato ricompreso tra quelli indicati dall’art. 380, comma 2, c.p.p. Secondo il giudice, in presenza di tale condanna il diniego del rinnovo era atto necessitato e non richiedeva una valutazione discrezionale di bilanciamento; sono quindi state disattese le censure di difetto di motivazione e istruttoria. Spese compensate, anche in ragione della mancata presentazione di memorie da parte dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    L’art. 5 comma 5-bis del T.U. n. 286\1998 prevede che “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”

    La disposizione, come riportata nella sentenza, impone di considerare le condanne indicate nella valutazione della pericolosità ai fini del diniego o della revoca del permesso per motivi familiari. La decisione richiama inoltre tale disciplina nel ritenere necessitato il diniego in relazione alla condanna per il reato contestato.

  • art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p.

    L’art. 380 comma 2 del c.p.c. prevede l’arresto in flagranza per “h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo”.

    La sentenza riconduce i delitti concernenti sostanze stupefacenti puniti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, salvo l’ipotesi indicata, tra quelli richiamati dall’art. 380, comma 2, c.p.p.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    L’art. 73 del T.U. n. 309\1990, al comma 1, prevede che “Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14”.

    Il trasporto illecito di sostanze stupefacenti rientra tra le condotte contemplate dall’art. 73, comma 1; la condanna definitiva per tale condotta è stata ritenuta sufficiente a fondare il diniego.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Essendo divenuta definitiva nel -OMISSIS- la condanna della ricorrente alla reclusione per detto reato (sub specie di trasporto), il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286\1998, si palesava quale atto necessitato, e non suscettibile di essere preceduto da valutazione improntata a discrezionalità.

    Secondo il TAR, la condanna definitiva per il reato di trasporto illecito di stupefacenti rendeva necessitato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e non imponeva un ulteriore bilanciamento discrezionale.

Massime di principio

  • In base alla lettura accolta dal TAR, la condanna definitiva per il trasporto illecito di stupefacenti previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990 rende necessitato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, senza necessità di un’ulteriore valutazione discrezionale di bilanciamento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali

Testo integrale

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