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Sentenza

Sentenza n. 880/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva ordinato l’accredito di € 2.500,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza perché il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia, notificata all’Amministrazione l’11 aprile 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2024. La ricorrente ha quindi chiesto l’assegnazione della Carta e l’accredito della somma stabilita nel titolo giudiziale. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, risultava notificata all’Amministrazione e non era stata eseguita. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Venezia entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della parte ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato richiamato quale presupposto dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È stato richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal TAR ai fini dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo esecutivo imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e risulti non spontaneamente eseguito.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente individuato nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; quando svolge tali funzioni quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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