Sentenza del 17/03/2023 n. 7904 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali e IVA relativi al periodo d'imposta 2011, fondati su un presunto recupero a tassazione di maggiori redditi derivanti dall'attività di raccolta e gestione giochi e scommesse. I ricorrenti deducono, tra l'altro, mancanza di prova della comunicazione del concessionario posta a base dell'accertamento, assenza del documento richiamato nell'avviso, difetto di sottoscrizione dell'avviso (firma digitale su formato cartaceo), nullità per mancato contraddittorio preventivo richiesto dal diritto UE, vizio della notifica (spedizione postale anziché messa notificatrice) e carenza di motivazione della sentenza di appello per mancata pronuncia su specifiche censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi relativi a errores in procedendo (sesto e settimo motivo), ritenendo che la Corte territoriale abbia dato una pronuncia sostanzialmente figurativa limitandosi a confermare la decisione di primo grado senza un autonomo e puntuale esame critico dei motivi di appello e senza motivare adeguatamente le ragioni dell'eventuale rinvio per relationem. Per tali carenze la sentenza di appello è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione; gli altri motivi di impugnazione sono stati assorbiti. Condanna alle spese del giudizio di legittimità in capo all'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Norma sul principio della prova: i ricorrenti deducono che l'Erario non ha fornito la prova della comunicazione del concessionario alla base dell'accertamento; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla prova ma ha ritenuto che il tema non sia stato adeguatamente esaminato dalla Corte d'appello.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Richiama garanzie procedurali del contribuente nel processo tributario; i ricorrenti lamentano che l'avviso non era corredato della comunicazione invocata, ma la Corte di Cassazione ha cassato per carenza motivazionale piuttosto che svolgere valutazione di merito sulla violazione di tale norma.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1
Norma formale sulla sottoscrizione degli atti impositivi; i ricorrenti hanno censurato la validità della sottoscrizione (firma digitale su documento cartaceo). La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha adeguatamente esaminato la questione, fondando la cassazione su errores in procedendo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Norme sulla notifica degli atti tributari; i ricorrenti sostengono la nullità per modalità di notifica errata (posta anziché messo). La Corte ha ritenuto che tali questioni non siano state adeguatamente affrontate dall'appello.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiama il diritto al giusto processo; i ricorrenti invocano la nullità dell'accertamento per assenza di contraddittorio preventivo invocando principi europei. La Cassazione non si è pronunciata nel merito, avendo cassato per carenza motivazionale dell'appello.
art. 288 TUE
Richiamato in relazione alla prevalenza del diritto europeo; i ricorrenti sostengono l'applicazione del diritto UE che imporrebbe il contraddittorio. La Corte di cassazione ha rilevato l'insufficiente esame da parte della Corte territoriale.
artt. 140 c.p.c. e segg.
Riferimento a norme concernenti la notificazione e gli strumenti processuali; i ricorrenti rimproverano irregolarità nelle notifiche, ed anche su tale tema la Corte d'appello non ha dato risposta puntuale secondo la Cassazione.
D.L. n. 78 del 2010, art. 29, conv. in L. n. 122 del 2010
Norme citate in relazione al procedimento di accertamento e notifiche; la loro violazione è stata allegata ma non esaminata adeguatamente dal giudice d'appello, secondo la Cassazione.
L. n. 890 del 1982, art. 3
Norma richiamata dalle parti in tema di notificazioni; la Corte ha rilevato la mancanza di una pronuncia puntuale sui rilievi inerenti la validità della notifica.
art. 112 c.p.c.
Principio di autosufficienza e motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello non sia stata adeguata e che il giudice d'appello non abbia esaminato punto per punto i motivi di impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norma procedurale del processo tributario; i ricorrenti hanno invocato violazioni procedurali che la Corte territoriale non ha affrontato singolarmente, motivo per cui la Cassazione ha cassato la sentenza.
art. 132 c.p.c.
Norma sulla motivazione e decisione delle doglianze; la Corte ha ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale in relazione ai motivi di appello.
art. 118 c.p.c.
Citato in rapporto all'istruzione probatoria e all'onere di motivazione; richiamato per sostenere la necessità di motivazioni specifiche che la Corte d'appello non ha fornito.
art. 111 Cost.
Richiamato in ordine al requisito costituzionale della motivazione del giudizio; la Corte ha ricordato che la motivazione per relationem è ammessa solo se accompagnata da autonoma valutazione critica e puntuale richiamo agli elementi del provvedimento richiamato.
Massime di principio
- La Corte d'appello che conferma la decisione di primo grado per relationem deve compiere un autonomo e critico esame dei motivi d'appello e indicare espressamente le parti del provvedimento richiamato che giustificano la decisione; la mera adesione è motivo di cassazione per errores in procedendo.
- Se l'accertamento è fondato su documenti esterni (es. comunicazione del concessionario), l'Amministrazione deve produrre e provare tali documenti; l'assenza di produzione deve essere valutata e motivata dal giudice.
- Le questioni formali rilevanti (validità della sottoscrizione, modalità di notifica) devono essere affrontate singolarmente dal giudice; l'omessa pronuncia su censure specifiche può determinare la cassazione per carenza motivazionale.
- Le eccezioni basate sul diritto UE (contraddittorio preventivo) vanno esplicitamente considerate dal giudice nazionale; anche qui l'assenza di valutazione può essere censurata a livello di legittimità.
- Nel processo tributario il contribuente può vantare la necessità che ogni accertamento impoesattivo primario sia notificato secondo le forme previste: le irregolarità della notifica sono idonee a compromettere la validità dell'atto se adeguatamente dimostrate e valutate.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è spesso più efficace concentrare le doglianze su carenze motivazionali e errores in procedendo dell'appello, poiché la Corte di Cassazione interviene prioritariamente su vizi di motivazione e di diritto processuale.
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