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Sentenza

Sentenza del 17/10/2018 n. 4361 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Contributi previdenziali - Versamento dell'accomandatario - Deduzione dell'accomandante - Diritto di rivalsa - Semplice dichiarazione - Legittimità della deduzione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava il recupero, tramite cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2012, della deduzione dei contributi previdenziali versati dal socio accomandatario I. O. per suo conto. L'Agenzia riteneva non provato l'effettivo esercizio della rivalsa, cioè il rimborso dei contributi da parte della socia accomandante al soggetto che li aveva materialmente versati. La contribuente sosteneva invece che l'accomandatario avesse esercitato la rivalsa e produceva una sua dichiarazione scritta attestante di aver ricevuto periodicamente le somme corrispondenti ai contributi.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente e annullato la cartella. Ha stabilito che i contributi previdenziali versati dall'accomandatario per conto dell'accomandante sono deducibili dall'accomandante solo se il soggetto obbligato al versamento ha effettivamente esercitato la rivalsa. Tuttavia, poiché la legge non impone una forma specifica né individua documenti tassativi per provare la rivalsa, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione sottoscritta dall'accomandatario che attestava l'avvenuto rimborso. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Sono deducibili dal reddito complessivo "i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza".

    La norma riconosce in via generale la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori. Nel caso esaminato, il diritto alla deduzione spetta al soggetto per conto del quale i contributi sono stati versati, purché il relativo onere sia stato trasferito tramite l'effettivo esercizio della rivalsa.

  • Art. 10, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le spese e gli oneri indicati dalla norma possono essere dedotti anche quando sostenuti per determinate persone, alle condizioni previste dalla legge, comprese quelle fiscalmente a carico.

    La disposizione è stata utilizzata dal Collegio per confermare che, quando un soggetto versa contributi per conto di un altro, la deduzione deve essere collegata al soggetto cui l'onere contributivo si riferisce, evitando che un onere fiscalmente deducibile resti privo di deduzione.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La mancata deduzione dei contributi sia da parte del soggetto che li versa materialmente sia da parte del soggetto cui si riferiscono determinerebbe, secondo la sentenza, una tassazione non coerente con la capacità contributiva e un ingiusto vantaggio per il Fisco.

  • Istruzioni per la compilazione del modello Redditi/Unico

    In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che sia previsto il diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

    Le istruzioni amministrative collegano la deduzione del soggetto interessato all'effettivo esercizio della rivalsa. Pur non costituendo fonte normativa primaria, sono state considerate coerenti con la soluzione adottata dal Collegio.

Massime di principio

  • Quando un soggetto versa contributi previdenziali per conto di un altro, la deduzione spetta al soggetto cui i contributi si riferiscono solo se l'onere economico è stato effettivamente trasferito mediante rivalsa.
  • La rivalsa non deve necessariamente risultare da una forma o da un documento specificamente previsto dalla legge: in assenza di prescrizioni formali, può essere provata anche mediante una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il versamento, purché attendibile e coerente con gli altri elementi disponibili.
  • È opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare sia il versamento dei contributi sia il rimborso o pagamento effettuato dal soggetto per conto del quale sono stati versati, preferibilmente con evidenze periodiche e tracciabili.
  • Il soggetto che versa i contributi per conto altrui non può normalmente dedurli se ha esercitato la rivalsa, perché l'onere economico non è rimasto a suo carico; correlativamente, la deduzione spetta al soggetto che ha sostenuto effettivamente il costo.
  • In caso di contestazione, l'assenza di una prova formalmente tipizzata non impedisce necessariamente la deduzione: occorre valutare complessivamente la prova dell'effettivo esercizio della rivalsa e dell'inerenza dell'onere al contribuente.
  • La decisione è una pronuncia di merito e riflette il caso concreto; per situazioni analoghe è consigliabile verificare anche la normativa e la giurisprudenza più recenti.

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