Cassazione Penale, Sentenza n. 20263/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca della detenzione domiciliare concessa con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 24/01/2023. Deduce, con unico motivo, vizio di motivazione: sostiene di non aver evaso la detenzione domiciliare perché autorizzato ad allontanarsi dalle 07:00 alle 16:00 per recarsi al lavoro e che il calendario aziendale comproverebbe la sua presenza sul posto di lavoro il 18/08/2023; nega di essersi trovato sul luogo del delitto al momento della commissione dell'episodio. In ordine alla contestazione di aver "frequentato pregiudicati", deduce che conosceva Favarolo da tempo per ragioni lavorative, e censura la mancata valutazione complessiva della condotta durante la misura alternativa, lamentando che la revoca non possa basarsi su un singolo episodio e che l'ordinanza sia in contrasto con le risultanze istruttorie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità l'argomento sulla conoscenza di Favarolo e ha ritenuto non idonea a disarticolare la motivazione dell'ordinanza la documentazione sull'orario di lavoro, dato che il Tribunale di riesame aveva comunque riconosciuto la presenza del ricorrente in una delle occasioni in cui si era posta la richiesta estorsiva. La Corte ha confermato che anche la mera connivenza o presenza nei fatti minacciosi può integrare indice di pericolosità sociale e giustificare la revoca della misura alternativa, nonché la violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare (allontanamento non autorizzato e divieto di frequentare pregiudicati). Ha ritenuto inoltre che l'ordinanza contenga la valutazione complessiva richiesta dall'art. 16-novies, comma 7, d.l. 8/1991. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzata per richiamare il limite di specificità nella deduzione dei motivi di impugnazione: la norma impone la concisione e la specificità delle censure e la Corte ha dichiarato inammissibile l'argomento generico relativo alla conoscenza di Favarolo per mancanza di specificità
art. 16-novies, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991 n. 82
Richiamato quale parametro per valutare la permanenza dei requisiti per le misure alternative: la Corte lo interpreta come base per effettuare il giudizio complessivo sulla condotta del condannato e per ritenere che un episodio grave (anche se isolato) che evidenzi adesione a logiche criminali possa giustificare la revoca della misura
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) può essere decisa anche se il comportamento contestato è una "mera connivenza" ove ciò dimostri pericolosità sociale e rischio di recidiva
- La prova documentale della presenza sul luogo di lavoro non è necessariamente sufficiente a escludere la responsabilità o la rilevanza del comportamento ai fini della revoca, soprattutto se altre valutazioni (anche del riesame) riconoscono la presenza del ricorrente in almeno una delle occasioni del fatto
- La conoscenza pregressa di una persona pregiudicata non esclude automaticamente la violazione della prescrizione di non frequentare pregiudicati; anzi può essere considerata indice di consapevolezza della natura della persona frequentata
- Per impugnare efficacemente un'ordinanza di revoca occorre motivare in modo specifico le censure: argomentazioni generiche o non ancorate a elementi probatori chiari sono spesso dichiarate inammissibili
- Un singolo episodio di particolare gravità, che riveli rinnovata adesione a logiche criminali, può legittimare la revoca del beneficio extra‑murario se inserito in una valutazione complessiva della condotta
- Il sindacato della Corte è limitato a verificare la logicità e la coerenza della motivazione: se l'ordinanza espone un percorso argomentativo non illogico, la censura sul merito difficilmente prospererà
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