Sentenza n. 2341/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la contestuale dichiarazione dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza della ricorrente avviata telematicamente in data 29 maggio 2024 avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo conseguito con il “CORSO IN ATTENZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI SOSTEGNO”, presso “l'Università Catòlica De Avila in Spagna.”, da ritenersi valido per l'insegnamento nella classe di concorso del sostegno ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di formazione e abilitazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda, presentata telematicamente il 29 maggio 2024, di riconoscimento del titolo conseguito presso un'università spagnola per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, poiché il termine applicabile sarebbe decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha applicato il termine risultante dal combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, per un massimo complessivo di quattro mesi. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, è stata accertata l'illegittimità del silenzio. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine giustificato dal carattere massivo dei procedimenti. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per provvedere entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nell'art. 5 d.lgs. 206/2007 come Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione professionale dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Ai fini dell'accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni è di trenta giorni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, sicché il termine complessivo massimo può raggiungere quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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