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Sentenza

Sentenza n. 4591/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4657/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 29 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202601838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 4657/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per l’anno scolastico 2024/2025 e la Retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4657/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, depositata il 29 ottobre 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle la Carta docente di € 500 per l’anno scolastico 2024/2025 e la Retribuzione professionale docenti di € 612,95, oltre agli accessori e alle spese. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’11 gennaio 2026; decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva inizialmente eseguito le statuizioni. La ricorrente ha quindi chiesto l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato i € 612,95 dovuti per la Retribuzione professionale docenti, ma è rimasto inadempiente quanto alla Carta docente e ai relativi accessori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere la domanda di ottemperanza relativa ai € 612,95 per Retribuzione professionale docenti, perché tale somma è stata pagata durante il giudizio. Ha invece accolto la domanda relativa alla Carta docente, non risultando provata l’integrale esecuzione della sentenza: ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 500 per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito è sorto fino all’effettiva attribuzione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario dovrà determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre oneri e spese generali, da corrispondere al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 4657/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 29 ottobre 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla Cancelleria del Tribunale di Milano in data 15 maggio 2026 (all. 7 al ricorso).

    La sentenza del giudice ordinario costituisce titolo passato in giudicato per l’ottemperanza quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., qui attestate dalla cancelleria.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 11 gennaio 2026 (all. 2 e 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    L’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in copia conforme, presso la sede del debitore.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina la parziale declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere del ricorso, mentre per la restante parte – ovvero con riguardo alla corresponsione di € 500,00 a titolo di carta docente, oltre accessori di legge – il ricorso deve essere accolto, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alla parte ricorrente l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

    L’importo dovuto a titolo di Carta docente deve essere corrisposto con interessi o rivalutazione, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, l’avvenuto pagamento di una parte delle somme riconosciute determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte; l’inadempimento residuo consente invece di ordinare l’esecuzione delle statuizioni ancora inevase.
  • Per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo in copia conforme presso la sede del debitore.
  • Quando l’Amministrazione non prova l’integrale esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Le somme riconosciute in ottemperanza a titolo di Carta docente sono dovute con interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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