Cassazione Penale, Sentenza n. 2403/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Provenzano impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 27/09/2016 al 18/07/2018 (719 giorni) e aveva liquidato l'indennizzo applicando esclusivamente il parametro aritmetico di riferimento. Con il ricorso per cassazione contestava la determinazione del quantum sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato specifici pregiudizi allegati nell'istanza: la perdita del lavoro a tempo determinato presso Eco Technology System a seguito dell'arresto, il danno reputazionale derivante dallo "strepitus fori" (documentato con una pagina di quotidiano locale) e la giovane età (19 anni) al momento della restrizione. Ha dedotto violazione di norme e vizio motivazionale (art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con richiamo a art.314 c.p.p.) per l'omessa o insufficiente valutazione delle circostanze che giustificavano una maggiorazione del rimborso rispetto al mero calcolo aritmetico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice distrettuale si fosse limitato al solo criterio aritmetico senza esaminare in modo adeguato le allegazioni e la documentazione presentata in ordine alla perdita del lavoro e allo strepitus fori, violando il principio secondo cui il criterio aritmetico non esime dal valutare le specificità del caso. La Corte ha quindi disposto che il giudice del rinvio valuti, secondo i principi richiamati, se integrare o meno l'importo risultante dal calcolo aritmetico e ha rimesso a quel giudice la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa in questa sede l'entità dell'eventuale maggiorazione.
Norme richiamate
art.315 cod.proc.pen.
art.315, comma 2, cod.proc.pen.
La Corte richiama che la riparazione per ingiusta detenzione ha natura solidaristica e consiste in una somma parametrata alla durata della custodia; il giudice deve usare il criterio aritmetico come parametro base ma può integrarlo (aumentandolo o riducendolo) tenendo conto delle specificità del caso, per compensare le conseguenze morali, patrimoniali, fisiche e psichiche della detenzione.
art.314 cod.proc.pen.
Norma richiamata nel ricorso come profilo di violazione; dalla motivazione della Corte di Cassazione non emerge che la decisione sia stata fondata direttamente su questa norma: il giudice di legittimità si è soffermato soprattutto sui criteri di liquidazione previsti dall'art.315 e sull'obbligo del giudice della riparazione di valutare le allegazioni del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. 30/12/1997, n.446
Cort Cost., 30/12/1997, n.446
Ribadito il principio che l'esborso dello Stato per ingiusta detenzione è fondato su una solidarietà e non su responsabilità per fatto illecito; ciò definisce la natura non risarcitoria della riparazione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es.: Sez. U. n.1/1992, Sez. U. n.24287/2001, Sez. 4 n.32891/2020, Sez. 3 n.9486/2024)
La consolidata giurisprudenza richiede che il giudice della riparazione non si limiti al mero calcolo aritmetico ma valuti le specificità del caso, prenda in esame tutte le allegazioni dell'interessato e verifichi la prova, anche per presunzioni o fatto notorio, dei danni correlati alla detenzione; inoltre sono indicati i criteri per valutare lo strepitus fori e la perdita di chance lavorative.
Massime di principio
- Il criterio aritmetico è parametro base per la liquidazione ma non esclude l'obbligo del giudice di valutare le specificità del caso e di incrementare o ridurre l'importo se comprovati danni particolari.
- Per ottenere una maggiorazione rispetto al calcolo aritmetico è necessario allegare e documentare i pregiudizi specifici (es. perdita del lavoro, danno reputazionale), dimostrando il nesso causale con la custodia cautelare.
- Il danno da strepitus fori richiede prova che la notizia abbia avuto diffusione anomala o assertiva (capacità di raggiungere un ampio pubblico o di indurre convincimento sulla responsabilità penale), specialmente in contesti di piccole dimensioni; la durata della detenzione può essere elemento rilevante per valutare l'effetto sulla percezione pubblica.
- La perdita di un rapporto di lavoro a tempo determinato è valutabile come danno patrimoniale collegato alla detenzione se è provato che il rapporto è stato effettivamente risolto a seguito dell'arresto e che la cessazione è direttamente riconducibile all'evento.
- L'età e le condizioni personali del detenuto (es. giovane età al momento della restrizione) possono incidere sulla valutazione del danno morale e sulla opportunità di maggiorare l'indennizzo.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente l'eventuale esclusione di maggiorazioni: una mera affermazione tautologica che i pregiudizi sono "connaturati" alla detenzione è insufficiente; la mancata valutazione documentale rilevata dalla Cassazione comporta annullamento e rinvio.
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