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Circolare

Circolare numero 197 del 2-9-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del d.lgs. 29 giugno 1998, n. 278 sulle aspettative non retribuite dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. Vengono ridefiniti i termini per la domanda di accredito figurativo, il termine per il versamento della contribuzione aggiuntiva e le modalità/condizioni per regolarizzare i periodi pregressi non conformi all’art. 31 dello Statuto dei lavoratori. Sono inoltre fornite indicazioni operative alle sedi INPS per la verifica delle domande e la definizione delle pratiche pendenti entro scadenze ravvicinate.

Modifiche ai termini per l’accredito figurativo e alla regolarizzazione contributiva per aspettative non retribuite ex art. 31 L. 300/1970

D.lgs. 278/1998: accredito figurativo per aspettative non retribuite ex art. 31 L. 300/1970

La circolare n. 197 del 2 settembre 1998 illustra le modifiche introdotte dal d.lgs. 29 giugno 1998, n. 278 in materia di copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita fruiti da lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970. Le istruzioni riguardano l’accredito figurativo, la contribuzione aggiuntiva e la regolarizzazione dei periodi pregressi non conformi.

Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa precedente

Le disposizioni richiamate si applicano sia nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria sia nei fondi sostitutivi gestiti dall’INPS. La circolare si colloca come integrazione e modifica delle istruzioni già fornite con le circolari n. 225 del 20 novembre 1996 e n. 22 del 30 gennaio 1998.

Termini per la domanda di accredito figurativo

Il d.lgs. n. 278/1998 modifica il termine per la presentazione della domanda finalizzata all’accredito figurativo nella gestione assicurativa in cui l’interessato risulti iscritto al momento del collocamento in aspettativa. La domanda deve essere presentata alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’aspettativa ha avuto inizio o si è protratta.

Per i periodi di aspettativa:

  • anteriori al 1997,
  • relativi al periodo compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 564/1996 e quella del d.lgs. n. 278/1998,

il termine finale per la presentazione della domanda è fissato al 30 settembre 1998.

Per le aspettative collocate negli anni solari dal 1998 in poi, la domanda deve essere ripresentata annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento all’anno solare precedente. La circolare sottolinea espressamente il carattere perentorio di tali termini e precisa che ciò vale anche per le aspettative di durata pluriennale: non rileva il termine finale dell’aspettativa, ma l’anno solare di riferimento.

Contribuzione aggiuntiva ex art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. 564/1996

La modifica del termine per la domanda di accredito figurativo comporta anche lo spostamento del termine per il versamento, facoltativo, della contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno solare.

La circolare rinvia, per i contenuti della disciplina, alla circolare n. 14 del 23 gennaio 1997.

Regolarizzazione dei periodi pregressi non conformi all’art. 31

L’art. 3, lettera c), punto 4, del d.lgs. n. 278/1998 sostituisce il comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996. La nuova norma disciplina il caso in cui l’aspettativa fruita presso il sindacato non sia conforme a quanto previsto per l’applicazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970.

In tale ipotesi, se le organizzazioni sindacali tenute agli obblighi previdenziali e assistenziali provvedono alle regolarizzazioni contributive entro il 31 dicembre 1998:

  • i contributi sono assoggettati ai soli interessi calcolati al tasso legale;
  • il debito può essere rateizzato in 30 rate bimestrali;
  • la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1998.

La rateizzazione deve seguire le modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all’art. 4, comma 2, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La circolare ricorda che, secondo tali modalità, l’importo delle rate comprende interessi pari al 7% annuo e viene calcolato applicando al debito, costituito dall’ammontare contributivo maggiorato dell’interesse legale, il coefficiente previsto dalla tabella A allegata al d.l. n. 79/1997.

La circolare rinvia a successivi chiarimenti operativi per la disciplina della regolarizzazione.

Adempimenti delle sedi e scadenze operative

Le sedi INPS sono invitate a controllare tempestivamente la documentazione presentata con le domande di accredito figurativo e a svolgere gli eventuali accertamenti sulla corretta applicazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970.

Tenuto conto del termine del 31 dicembre 1998 per le eventuali regolarizzazioni contributive, le sedi devono definire entro il 15 ottobre 1998 le domande di accredito figurativo ancora giacenti.

Le sedi regionali devono coordinare e monitorare l’attività delle strutture operative competenti, attivando ogni iniziativa utile a garantire il rispetto della scadenza indicata.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare si applica sia all’assicurazione generale obbligatoria sia ai fondi sostitutivi gestiti dall’INPS. Fornisce istruzioni integrative e modificative rispetto alle circolari n. 225 del 20 novembre 1996 e n. 22 del 30 gennaio 1998, in relazione alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 278/1998 al d.lgs. n. 564/1996 in materia di aspettativa non retribuita e copertura figurativa.

Nuovi termini per la domanda di accredito figurativo

La domanda per ottenere l’accredito figurativo deve essere presentata alla sede INPS competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o si è protratta l’aspettativa. Per i periodi anteriori al 1998 e per quelli intercorrenti tra l’entrata in vigore del d.lgs. 564/1996 e quella del d.lgs. 278/1998, il termine ultimo è fissato al 30 settembre 1998. Per le aspettative dal 1998 in poi, la domanda va rinnovata annualmente entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente.

Contribuzione aggiuntiva facoltativa

Il mutamento del termine per la domanda di accredito comporta il coordinato spostamento del termine per il versamento della contribuzione aggiuntiva facoltativa prevista dall’art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. 564/1996. Anche tale versamento deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno solare.

Regolarizzazione dei periodi pregressi non conformi

Per le aspettative sindacali non conformi ai requisiti dell’art. 31 della legge n. 300/1970, le organizzazioni sindacali obbligate possono effettuare le regolarizzazioni contributive entro il 31 dicembre 1998. In tal caso i contributi sono gravati dei soli interessi al tasso legale. È inoltre consentita la rateizzazione del debito in 30 rate bimestrali, secondo le modalità del condono previdenziale richiamato dal d.l. n. 79/1997, con versamento della prima rata entro il 31 dicembre 1998.

Indicazioni operative per le sedi INPS

Le sedi devono verificare tempestivamente la documentazione e accertare la corretta applicazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970 al momento della presentazione delle domande. Considerato il termine del 31 dicembre 1998 per la regolarizzazione, le sedi devono definire entro il 15 ottobre 1998 le domande di accredito figurativo giacenti. Le sedi regionali devono coordinare e monitorare l’attività delle strutture operative per assicurare il rispetto di tali scadenze.

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