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Circolare

Circolare numero 198 del 4-9-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni operative sul pensionamento anticipato del personale delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa, già disciplinato dalla circolare n. 102/1998. In particolare, chiarisce quali dati devono essere segnalati nelle procedure informatiche per la liquidazione delle pensioni e come individuare i pensionamenti ai fini del calcolo degli oneri. Viene inoltre estesa la possibilità di liquidare il trattamento anticipato a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in specifiche ipotesi: per gli iscritti che utilizzano i periodi contributivi del soppresso Fondo autoferrotranvieri e, secondo l’ultimo chiarimento, anche per i lavoratori non iscritti a tale Fondo ma all’assicurazione generale obbligatoria, purché ricorrano le condizioni della circolare n. 102/1998.

Pensionamento anticipato del personale delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa ex art. 2, comma 5, L. 662/1996

Pensionamento anticipato del personale delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa

La circolare interviene sull’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo al pensionamento anticipato del personale dipendente dalle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa in esubero strutturale. Il documento integra le precedenti istruzioni già fornite con la circolare n. 102 del 13 maggio 1998 e con i messaggi n. 24142 del 23 giugno 1998 e n. 24914 del 30 giugno 1998, concentrandosi su due profili: la corretta segnalazione dei dati nelle procedure informatiche e la determinazione degli oneri per le rate di pensione anticipate.

Quadro normativo e destinatari

Il presupposto per il trattamento anticipato resta quello già indicato nelle istruzioni precedenti: personale dipendente da aziende di trasporto in gestione commissariale governativa, in situazione di esubero strutturale, con possesso del requisito minimo di 33 anni di contribuzione oppure di 55 anni di età. La circolare si rivolge alle strutture dell’Istituto competenti per la liquidazione delle pensioni e per la gestione delle relative procedure contabili e informatiche.

Segnalazione dei dati per la liquidazione delle pensioni

La circolare distingue tra due ipotesi di imputazione della pensione:

Pensioni a carico del soppresso Fondo autoferrotranvieri

Poiché il diritto viene acquisito con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli ordinari del soppresso Fondo autoferrotranvieri, le Sedi devono valorizzare ulteriori campi per superare i controlli delle procedure automatizzate. In particolare:

  • nel pannello DATI FONDO, campo "CODICE SPECIFICO", deve essere inserito il valore "X";
  • nel campo "CODICI REQUISITI", primo sottocampo, deve essere inserito il valore "A" per il personale viaggiante.

Pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per consentire l’individuazione dei pensionamenti liquidati in base alla legge n. 662/1996, nel pannello MNLAN30 devono essere indicati:

  • codice natura: valore 1 nel primo sottocampo;
  • codice natura: valore "X" nel terzo sottocampo;
  • attività economica: valore 96;
  • professionale individuale: valore 662.

Oneri e aggiornamento delle procedure di calcolo

Per la determinazione degli oneri connessi alle rate anticipate di pensione, la circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 49 del 5 marzo 1997, punto I, sulla procedura automatizzata di rilevazione degli oneri per pensionamenti anticipati (POP), nonché il messaggio n. 01572 del 21 marzo 1997 relativo alla procedura CA.R.PE. per la determinazione automatica della data di cessazione del beneficio.

A integrazione della tabella dei provvedimenti normativi dell’allegato n. 8 della circolare n. 49/1997, viene inserito il seguente riferimento per i pensionamenti anticipati del personale dipendente da aziende di trasporto in gestione commissariale governativa:

  • codice 3400;
  • descrizione sintetica: "Trasporti";
  • legge: L. 23.12.96 n. 662;
  • articolo 2;
  • indicazione che l’incremento massimo dell’anzianità assicurativa è "nessuno".

Viene inoltre aggiornato il prospetto dell’allegato n. 6 della circolare n. 49/1997, con riferimento al codice 3400 e al calcolo della data di cessazione, con la nota "ANZ.3 VEC2." e l’indicazione "senza termine".

Estensione del trattamento a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

La circolare precisa che il trattamento di pensionamento anticipato può essere liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non solo per gli iscritti che, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, utilizzano i periodi contributivi maturati nel soppresso Fondo autoferrotranvieri secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria, ma anche per i lavoratori delle stesse aziende non iscritti al soppresso Fondo, purché iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ricorrano le condizioni previste dalla circolare n. 102/1998.

Indicazioni operative residue

Per la concreta segnalazione dei dati necessari alla liquidazione delle pensioni spettanti ai lavoratori ammessi al prepensionamento, la circolare rinvia a una successiva comunicazione. Pertanto, il documento odierno fornisce soprattutto l’inquadramento informatico e contabile del trattamento, nonché l’ampliamento dell’ambito soggettivo del pensionamento anticipato a carico del FPLD.

Punti principali

Oggetto e richiamo delle precedenti istruzioni

La circolare riguarda l’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo al pensionamento anticipato del personale dipendente dalle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa in esubero strutturale, in possesso di almeno 33 anni di contributi oppure di 55 anni di età. Essa integra e richiama la circolare n. 102 del 13 maggio 1998 e i messaggi n. 24142 del 23 giugno 1998 e n. 24914 del 30 giugno 1998.

Segnalazione dei dati per le pensioni a carico del soppresso Fondo autoferrotranvieri

Per superare i controlli delle procedure automatizzate e consentire la liquidazione delle pensioni a carico del soppresso Fondo autoferrotranvieri, le Sedi devono indicare, oltre ai dati ordinari, il valore 'X' nel campo 'CODICE SPECIFICO' del pannello DATI FONDO e il valore 'A' nel primo sottocampo del campo 'CODICI REQUISITI' per il personale viaggiante.

Segnalazione dei dati per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per individuare i pensionamenti liquidati ai sensi della legge n. 662/1996 a carico del FPLD, devono essere inseriti nel pannello MNLAN30 i seguenti dati: codice natura con valore 1 nel primo sottocampo e 'X' nel terzo sottocampo, attività economica 96 e professionale individuale 662.

Determinazione degli oneri e aggiornamento delle tabelle procedurali

Ai fini della determinazione degli oneri connessi alle rate anticipate di pensione, la circolare richiama le istruzioni della circolare n. 49 del 5 marzo 1997 sulla procedura POP e del messaggio n. 01572 del 21 marzo 1997 sull’uso della procedura CA.R.PE. Vengono inoltre forniti i codici identificativi dei pensionamenti anticipati da inserire nelle tabelle normative: codice 3400, descrizione 'Trasporti', legge 23.12.96 n. 662, articolo 2, con indicazione che non vi è incremento massimo dell’anzianità assicurativa. È aggiornato anche il prospetto dell’allegato n. 6 della circolare n. 49/1997, con riferimento al codice 3400 e al calcolo della data di cessazione con nota 'ANZ.3 VEC2.' e indicazione 'senza termine'.

Estensione della possibilità di liquidazione a carico del FPLD

La circolare precisa che il trattamento di pensionamento anticipato può essere corrisposto a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non solo agli iscritti che si avvalgono della facoltà di utilizzare i periodi contributivi del soppresso Fondo autoferrotranvieri, ma anche, ricorrendo le condizioni previste, ai lavoratori delle medesime aziende non iscritti a tale Fondo ma all’assicurazione generale obbligatoria. Per questi ultimi, la liquidazione a carico del FPLD è ammessa purché siano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 102/1998.

Profili operativi rinviati a successiva comunicazione

Per la segnalazione dei dati ai fini della liquidazione delle pensioni spettanti ai lavoratori ammessi al prepensionamento, la circolare annuncia che le istruzioni operative saranno fornite con successiva comunicazione.

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