Circolare numero 196 del 2-9-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le imprese di navigazione marittima e della pesca operanti nei territori del Mezzogiorno, la condizione del comma 17 dell'art. 4 della legge n. 449/1997 relativa alle assunzioni successive al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over non si applica nel settore nautico. Ciò perché il codice della navigazione impone comunque il reintegro dell'organico per ricostituire le tabelle di sicurezza o di esercizio. Di conseguenza, tali imprese possono accedere allo sgravio capitario anche in presenza di rapporti cessati nei dodici mesi precedenti l'assunzione, e mantengono inoltre il diritto allo sgravio totale annuale del comma 21 se, per effetto delle nuove assunzioni, l'organico supera quello presente al 1 dicembre 1997. La circolare indica infine le modalità operative di conguaglio sui modelli DM10/2 e i codici da utilizzare per le regolarizzazioni pregresse.
Sgravio capitario e sgravio totale annuale per imprese di navigazione marittima e della pesca ex art. 4, commi 17 e 21, legge n. 449/1997
Sgravio capitario e sgravio totale annuale per imprese di navigazione marittima e della pesca
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 4, commi 17 e 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alle imprese di navigazione marittima e della pesca operanti nei territori del Mezzogiorno. Il documento precisa i presupposti di accesso alle agevolazioni contributive, chiarendo che la disciplina del lavoro nautico impone una lettura peculiare della regola sul turn-over.
Ambito soggettivo e normativo
La circolare richiama le aziende già beneficiarie dello sgravio unico previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, richiamato dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997. Tra i destinatari rientrano quindi anche le imprese di navigazione marittima e della pesca per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti ubicati nei territori interessati dalla disciplina.
I territori menzionati sono:
- Campania
- Basilicata
- Puglia
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna
Sgravio capitario ex comma 17: regola generale e deroga per il settore marittimo
Il comma 17 dell'art. 4 della legge n. 449/1997 riconosce lo sgravio capitario non solo per i lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997, ma anche per quelli assunti successivamente a tale data a seguito di turn-over, escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
La circolare evidenzia però che tale condizione non è applicabile al settore del lavoro nautico, in quanto il codice della navigazione e la disciplina di settore prevedono il reintegro dell'organico per ricostituire la tabella di sicurezza o di esercizio prescritta dalle autorità marittime. Il reintegro si impone a seguito dello sbarco del lavoratore imbarcato, indipendentemente dal motivo della cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarimento ministeriale e applicazione concreta
Viene richiamata la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6/PS/61261 del 31 luglio 1998, con la quale è stato precisato che la locuzione del comma 17 relativa all'esclusione dei casi di licenziamento nei dodici mesi precedenti non può trovare applicazione nel settore marittimo e deve pertanto essere esclusa.
Il Ministero ha inoltre specificato che lo sgravio resta applicabile al personale assunto in forza di convenzioni di arruolamento stipulate successivamente al 1 dicembre 1997 per completare le tabelle di armamento.
Ne consegue che, per le imprese di navigazione e della pesca, deve essere riconosciuto l'accesso allo sgravio capitario per i lavoratori assunti dopo il 1 dicembre 1997 per turn-over anche se vi siano state risoluzioni di rapporti di lavoro nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
Sgravio totale annuale ex comma 21
La circolare ricorda inoltre che le imprese interessate hanno titolo allo sgravio totale annuale di cui al comma 21 dell'art. 4 della legge n. 449/1997, qualora, per effetto delle assunzioni, la forza complessiva risulti superiore a quella presente al 1 dicembre 1997. La precisazione è formulata tenendo conto anche del diverso ambito territoriale di applicabilità della misura.
Per lo sgravio totale annuale la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 129 del 16 giugno 1998.
Modalità operative e codici da utilizzare
Per il conguaglio dello sgravio capitario sulle denunce contributive DM10/2 si richiamano le modalità operative già indicate al punto 1 della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice:
- "L352", da riportare nel quadro "D" del modello DM10/2 secondo le modalità già note.
Per il conguaglio dello sgravio incentivante di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997 si richiamano invece le istruzioni del punto 7 della circolare n. 129/1998. Per la sistemazione dei periodi già oggetto di contribuzione deve essere utilizzato il codice:
- "L361", nel quadro "D" del mod. DM10/2, secondo le modalità comunicate con la circolare n. 129/1998.
Termini per i recuperi pregressi
Le operazioni di conguaglio relative ai periodi pregressi possono essere effettuate entro la scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.
Punti principali
Ambito e oggetto della disciplina
La circolare riguarda l'applicazione dell'art. 4, commi 17 e 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, con specifico riferimento alle imprese di navigazione marittima e della pesca. Vengono richiamate le aziende già beneficiarie dello sgravio unico previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, richiamato dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Inapplicabilità della condizione del turn-over nel settore nautico
Per le aziende operanti nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, il comma 17 riconosce lo sgravio capitario anche per i lavoratori assunti dopo il 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over, escludendo i casi di licenziamento nei dodici mesi precedenti l'assunzione. La circolare precisa però che tale condizione non è applicabile al lavoro nautico, regolato dal codice della navigazione, poiché la cessazione del rapporto per sbarco del lavoratore comporta comunque il reintegro dell'equipaggio per ricostituire la tabella di sicurezza o di esercizio prescritta dalle autorità marittime.
Chiarimento ministeriale e conseguenze pratiche
La nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6/PS/61261 del 31 luglio 1998 viene richiamata per affermare che la clausola dell'esclusione dei casi di licenziamento nei dodici mesi precedenti non può trovare applicazione nel settore marittimo e deve quindi essere esclusa. Viene inoltre specificato che lo sgravio è applicabile anche al personale assunto in forza di convenzioni di arruolamento stipulate successivamente al 1 dicembre 1997 per completare le tabelle di armamento.
Diritto allo sgravio per imprese di navigazione e pesca
Per le imprese di navigazione e della pesca deve quindi essere riconosciuto l'accesso allo sgravio capitario per i lavoratori assunti dopo il 1 dicembre 1997 per turn-over, anche se vi sono state risoluzioni di rapporti di lavoro nei dodici mesi precedenti l'assunzione. Le medesime imprese hanno anche titolo allo sgravio totale annuale previsto dal comma 21 dell'art. 4 della legge n. 449/1997, qualora, per effetto delle assunzioni, l'organico risulti superiore a quello presente al 1 dicembre 1997, tenendo conto del diverso ambito territoriale di applicabilità.
Rinvio ad altre istruzioni per lo sgravio totale annuale
Per quanto concerne lo sgravio totale annuale, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 129 del 16 giugno 1998.
Modalità operative per il conguaglio DM10/2
Per il conguaglio sul modello DM10/2 dello sgravio capitario ex legge n. 449/1997 si richiamano le modalità indicate al punto 1 della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998. Per la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice "L352" da riportare nel quadro "D" del modello DM10/2 secondo le modalità già note.
Modalità operative per lo sgravio incentivante del comma 21
Per il conguaglio dello sgravio incentivante di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997 si richiamano le istruzioni del punto 7 della circolare n. 129/1998. Per la sistemazione dei periodi già oggetto di contribuzione deve essere utilizzato il codice del quadro "D" del mod. DM10/2 "L361" secondo le modalità comunicate con la circolare n. 129/1998.
Termini per i conguagli pregressi
Le operazioni di conguaglio per i periodi pregressi possono essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.
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