Circolare numero 194 del 31-8-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione delle proroghe dell'indennità di mobilità previste dal D.L. n. 393/1997, dalla legge n. 176/1998 e dalla legge n. 52/1998. Viene precisato che la proroga di 8 mesi e quella ulteriore di 12 mesi spettano solo ai lavoratori individuati dai decreti ministeriali e solo previa verifica da parte dell'INPS dei requisiti richiesti; la seconda proroga è riconosciuta d'ufficio e senza soluzione di continuità solo a chi abbia effettivamente fruito della prima. La circolare disciplina inoltre l'obbligo di comunicare i dinieghi ai lavoratori privi dei requisiti e i relativi mezzi di ricorso. Per i lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento, viene confermata la deroga ai requisiti ordinari e la proroga di 12 mesi del termine di iscrizione nelle liste di mobilità.
Disposizioni sulla proroga dell'indennità di mobilità e dell'iscrizione nelle liste per particolari lavoratori
D.L. n. 393/1997, legge n. 176/1998 e legge n. 52/1998: indennità di mobilità e proroga delle liste
La circolare detta istruzioni operative in materia di proroghe dell'indennità di mobilità e di iscrizione nelle liste di mobilità per categorie di lavoratori individuate da specifiche disposizioni legislative e da decreti ministeriali. L'INPS chiarisce le condizioni di accesso, i controlli da effettuare e gli obblighi di comunicazione in caso di diniego.
Proroga di otto mesi dell'indennità di mobilità
L'articolo 1, comma 3, del D.L. 13 novembre 1997, n. 393 aveva previsto una proroga fino a otto mesi dell'indennità di mobilità per i lavoratori che, in possesso delle condizioni richieste, avessero presentato domanda entro il 3 dicembre 1997. La concessione era stata subordinata all'emanazione di decreti ministeriali contenenti i nominativi dei soggetti ammessi e, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte della sede INPS competente.
La circolare precisa che il D.L. n. 393/1997 è decaduto per mancata conversione, ma i relativi effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I decreti ministeriali attuativi sono stati poi trasmessi alle sedi per l'esecuzione e resi disponibili in Aquarius.
Ulteriore proroga di dodici mesi
L'articolo 1, comma 1-quater, della legge 5 giugno 1998, n. 176, ha previsto che il Ministro del lavoro possa stabilire, con proprio decreto, la prosecuzione delle proroghe originarie nei limiti delle risorse disponibili. Inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del medesimo provvedimento ha disposto una ulteriore proroga di dodici mesi dell'indennità di mobilità.
Tale proroga aggiuntiva è stata concessa con decreto ministeriale n. 24734 del 23 giugno 1998, trasmesso con messaggio n. 30652 del 21 agosto 1998. Essa può essere riconosciuta soltanto ai lavoratori che abbiano effettivamente beneficiato della prima proroga di otto mesi e solo se continuano a possedere i requisiti richiesti nel periodo di riferimento. La seconda proroga deve essere erogata d'ufficio e senza soluzione di continuità.
Requisiti e controllo INPS
La concessione di tutte le proroghe è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti. La circolare richiama sia i requisiti generali previsti dalla legge n. 223/1991, e successive modificazioni e integrazioni, sia i requisiti specifici contenuti negli articoli 1, commi 3 e 4, e 2, comma 1, del D.L. n. 393/1997.
Per i lavoratori inclusi nei decreti ministeriali ma privi dei requisiti necessari, le sedi devono notificare il diniego con indicazione dei motivi. Deve inoltre essere comunicata la facoltà di ricorrere:
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- con ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.
La stessa procedura di comunicazione va applicata anche ai lavoratori inseriti negli altri decreti attuativi del D.L. n. 393/1997 che non risultino in possesso dei requisiti per la proroga di otto mesi.
Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento
Per i lavoratori che hanno svolto attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che siano stati iscritti nelle liste di mobilità non prima del 1 gennaio 1996, la circolare richiama la disciplina interpretativa dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 393/1997. In base a tale disposizione, essi potevano accedere all'indennità di mobilità anche in assenza dei requisiti della legge n. 223/1991.
Il comma 2 della medesima norma prevedeva inoltre:
- la proroga del termine di scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità fino al 31 dicembre 1998;
- il riconoscimento dell'indennità per tutto il periodo di iscrizione;
- il rispetto del limite massimo di spesa di 20 miliardi di lire, previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge n. 608/1996.
Conferma della disciplina con la legge n. 52/1998
L'articolo 1, comma 5, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, ha ribadito per i medesimi lavoratori che la percezione dell'indennità di mobilità non è subordinata al possesso dei requisiti della legge n. 223/1991. La stessa disposizione ha prorogato di 12 mesi il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità.
Punti principali
Proroga di 8 mesi dell'indennità di mobilità
L'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 393/1997 aveva previsto una proroga massima di 8 mesi dell'indennità di mobilità per i lavoratori che avessero presentato specifica richiesta entro il 3 dicembre 1997 e che fossero stati inclusi nei decreti ministeriali contenenti i nominativi degli aventi diritto. La concessione resta subordinata all'accertamento, da parte della sede INPS competente, del possesso dei requisiti generali previsti dalla legge n. 223/1991 e dei requisiti specifici indicati dagli articoli 1, commi 3 e 4, e 2, comma 1, del D.L. n. 393/1997.
Proroga di 12 mesi aggiuntivi
La legge n. 176/1998 ha consentito al Ministro del lavoro di prevedere, con proprio decreto, la prosecuzione delle proroghe originarie nei limiti di spesa; in tale quadro l'articolo 1, comma 1, lettera a), ha disposto un'ulteriore proroga di 12 mesi dell'indennità di mobilità. La proroga aggiuntiva è stata concessa con decreto ministeriale n. 24734 del 23 giugno 1998 ed è riconoscibile solo ai lavoratori che abbiano già fruito concretamente della proroga di 8 mesi, purché continuino a possedere i requisiti nel periodo di riferimento. Deve essere erogata d'ufficio e senza soluzione di continuità.
Verifica dei requisiti e comunicazione dei dinieghi
La circolare richiama l'obbligo per le sedi INPS di verificare l'effettivo possesso dei requisiti prima di concedere le proroghe. Se un lavoratore è compreso nel decreto ministeriale ma non possiede i requisiti necessari, la sede deve comunicare il diniego indicandone i motivi. Deve essere altresì informato della possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento. La stessa comunicazione va inviata anche ai lavoratori inseriti in altri decreti attuativi del D.L. n. 393/1997 che non risultino in possesso dei requisiti per la proroga di 8 mesi.
Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento
Per i lavoratori che hanno svolto attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e iscritti nelle liste di mobilità in data non antecedente al 1 gennaio 1996, la norma interpretativa dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 393/1997 aveva consentito l'accesso all'indennità di mobilità anche in assenza dei requisiti della legge n. 223/1991. Il comma 2 aveva inoltre prorogato al 31 dicembre 1998 il termine di scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con riconoscimento dell'indennità per tutto il periodo di iscrizione, nel limite di spesa di 20 miliardi di lire previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge n. 608/1996.
Conferma della disciplina con la legge n. 52/1998
L'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 4/1998, convertito dalla legge n. 52/1998, ha ribadito che per i lavoratori addetti alle discariche la percezione dell'indennità di mobilità non è subordinata ai requisiti della legge n. 223/1991 e ha prorogato di ulteriori 12 mesi il termine di scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità.
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