Circolare numero 195 del 31-8-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i periodi di sospensione non retribuiti dell’attività lavorativa nel settore artigianato possono essere indennizzati con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, purché lo stato di disoccupazione sia accertabile. Per il riconoscimento è necessaria una comunicazione dell’azienda a Direzione provinciale del lavoro e INPS; per le sospensioni del 1997, se tale adempimento non è stato fatto, può essere sostituito da una dichiarazione dell’azienda o, in caso di cessazione dell’attività, da un’attestazione dell’ente bilaterale. Le regole si applicano alle domande relative all’attività svolta nel 1997, da presentare entro il 31 marzo 1998.
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori artigiani sospesi dal lavoro
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori artigiani sospesi dal lavoro
La circolare interviene sul trattamento dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa nel settore artigianato, chiarendo le condizioni per il riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Il documento recepisce un orientamento ministeriale favorevole all’indennizzabilità di tali periodi, purché siano rispettati i presupposti previsti dalla disciplina vigente e sia accertabile lo stato di disoccupazione.
Evoluzione del quadro interpretativo
La circolare richiama dapprima un precedente orientamento del 1953, secondo cui i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro potevano iscriversi nelle liste dei disoccupati, previa dichiarazione dell’azienda di sospensione dell’attività, e ottenere l’indennità a condizione di assolvere all’obbligo di controllo dello stato di disoccupazione. Viene poi ricordato che, con il messaggio n. 12956 del 25 marzo 1998, era stato precisato un orientamento diverso, secondo il quale le sospensioni dell’attività non davano diritto all’indennità con requisiti ridotti perché le giornate interessate erano considerate ricadenti nell’arco temporale di un rapporto di lavoro.
Nuovo indirizzo del Ministero del lavoro
A seguito di approfondimenti con le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori del settore artigianato, il Ministero del lavoro ha successivamente affermato che i periodi di sospensione non retribuiti possono essere indennizzati anche con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. La condizione essenziale è che lo stato di disoccupazione dei lavoratori sia accertabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Adempimenti richiesti all’azienda
Il riconoscimento dell’indennità presuppone una specifica comunicazione dell’azienda, da trasmettere contestualmente alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispettivo - e alla sede INPS territorialmente competente. La comunicazione deve contenere:
- i periodi di inattività;
- l’iscrizione dei lavoratori sospesi nelle liste di collocamento.
Regole speciali per le sospensioni del 1997
Per i periodi di sospensione verificatisi nel 1997, l’indennizzo doveva essere richiesto con domanda da presentare entro il termine decadenziale del 31 marzo 1998. Se l’azienda non ha provveduto tempestivamente alla comunicazione agli uffici competenti, tale adempimento può essere sostituito da una dichiarazione successiva dell’azienda da inviare ai medesimi uffici.
Sostituzione della dichiarazione in caso di cessazione dell’attività
Quando non sia possibile ottenere la dichiarazione aziendale a causa della cessazione dell’attività lavorativa dell’impresa, la circolare consente di sostituirla con un’attestazione analoga rilasciata dall’ente bilaterale del settore. Tale soluzione è ammessa a condizione che l’ente abbia già erogato le integrazioni economiche previste per il periodo per il quale il lavoratore richiede l’indennizzo.
Ambito di applicazione
I criteri illustrati devono essere applicati alle domande di indennità relative all’attività svolta nel 1997. La circolare, quindi, ha una portata principalmente operativa e chiarisce la documentazione utile per il riconoscimento della prestazione nei casi di sospensione nel comparto artigiano.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare riguarda il riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori del settore artigianato sospesi dal lavoro. L’obiettivo è definire quando i periodi di sospensione possano essere indennizzati e quali documenti siano necessari per accertare il diritto.
Evoluzione dell’orientamento amministrativo
Viene richiamata una precedente istruzione del 1953, secondo cui i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro potevano iscriversi nelle liste dei disoccupati e avere diritto all’indennità ordinaria, purché osservassero l’obbligo di controllo dello stato di disoccupazione. Successivamente, con messaggio n. 12956 del 25 marzo 1998, era stato precisato che le sospensioni dell’attività lavorativa non davano diritto all’indennità con requisiti ridotti perché non erano considerate indennizzabili le giornate ricadenti nel rapporto di lavoro.
Riconoscimento dell’indennità per il settore artigianato
Il Ministero del lavoro ha poi affermato che i periodi di sospensione dell’attività lavorativa nel settore artigianato, se non retribuiti, possono essere indennizzati anche con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto della normativa vigente, a condizione che lo stato di disoccupazione degli interessati sia accertabile.
Adempimenti documentali richiesti
Per ottenere l’indennizzo, il Ministero richiede una specifica comunicazione dell’azienda, da inviare contestualmente alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispettivo - e alla sede INPS territorialmente competente. La comunicazione deve indicare i periodi di inattività e l’iscrizione dei lavoratori sospesi nelle liste di collocamento.
Disciplina per le sospensioni del 1997
Per i periodi di sospensione verificatisi nel 1997, le domande di indennità dovevano essere presentate entro il termine decadenziale del 31 marzo 1998. Se l’azienda non ha comunicato tempestivamente i periodi di sospensione, l’adempimento può essere sostituito da una dichiarazione successiva dell’azienda indirizzata agli uffici competenti.
Sostituzione della dichiarazione in caso di cessazione dell’attività
Se non è possibile acquisire la dichiarazione dell’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, il Ministero consente che essa sia sostituita da una analoga attestazione rilasciata dall’ente bilaterale del settore, a condizione che l’ente abbia già erogato le integrazioni economiche previste per il periodo per il quale il lavoratore chiede l’indennizzo.
Ambito di applicazione temporale
I criteri indicati devono essere applicati alle domande presentate per la richiesta dell’indennità relativa all’attività svolta nel 1997.
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