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Circolare

Circolare numero 193 del 26-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando e come rimborsare i contributi versati alla Gestione separata, distinguendo tra eccedenze di massimale, professionisti, ultrasessantenni che non maturano la pensione e altre ipotesi di contribuzione indebita. Specifica chi può chiedere il rimborso, a chi spetta materialmente la restituzione nei casi di rapporti di collaborazione, quali interessi applicare e come trattare fiscalmente le somme. Contiene inoltre le istruzioni operative per le domande, i modelli da utilizzare, le competenze delle sedi, le modalità di lavorazione anche tramite procedura automatizzata, nonché le variazioni al piano dei conti e i conti da movimentare.

Rimborsi dei contributi indebiti nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. 335/1995, con istruzioni contabili e fiscali

Gestione separata lavoratori autonomi: rimborsi di contributi non dovuti

La circolare n. 193 del 26 agosto 1998 fornisce istruzioni operative e interpretative in materia di rimborso dei contributi versati alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento si colloca in continuità con la circolare n. 83/1997 e chiarisce le diverse fattispecie di rimborso, i criteri di ripartizione delle somme, il regime degli interessi, gli effetti fiscali e le relative scritture contabili.

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

La circolare distingue tra:

  • eccedenza di versamenti per collaboratori coordinati e continuativi e incaricati alle vendite a domicilio;
  • rimborsi per professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • restituzione dei contributi agli ultrasessantenni che cessano l’attività senza maturare il diritto a trattamenti pensionistici;
  • ipotesi residuali di contribuzione indebitamente versata, assoggettate alla disciplina generale.

Per ciascuna fattispecie vengono richiamate specifiche disposizioni normative: il D.I. n. 281/1996 per le eccedenze di massimale dei collaboratori, il comma 213 dell’art. 1 della legge n. 662/1996 per i professionisti, il D.I. n. 282/1996 per gli ultrasessantenni e, per i casi non espressamente disciplinati, la disciplina generale sul rimborso dei versamenti indebiti.

Eccedenze di massimale per collaboratori coordinati e continuativi e vendite a domicilio

Per i collaboratori coordinati e continuativi, e per effetto del richiamo normativo anche per gli incaricati alle vendite a domicilio, l’art. 1, comma 3, del D.I. n. 281/1996 stabilisce che i versamenti effettuati oltre il massimale:

  • sono contabilizzati come acconto degli importi eventualmente dovuti nell’anno successivo; oppure
  • su richiesta, sono rimborsati agli aventi diritto.

Il rimborso è maggiorato degli interessi previsti dall’art. 2, comma 1, della legge n. 45/1990, ossia interessi composti al tasso annuo del 4,5%, decorrenti dalla data della domanda fino alla data dell’effettivo rimborso.

Professionisti iscritti alla Gestione separata

Per i professionisti, l’art. 1, comma 213, della legge n. 662/1996 prevede che, qualora in sede di saldo risultino già versate all’INPS somme superiori al 10% o al 12% dei redditi netti considerati dalla norma:

  • l’eccedenza viene dedotta dagli importi dovuti nell’anno successivo; oppure
  • su richiesta, viene restituita dall’INPS con applicazione degli interessi stabiliti dall’art. 44 del DPR n. 602/1973.

La circolare precisa che l’interesse da corrispondere è pari al 2,50% semestrale, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla data della domanda di rimborso fino a tutto il semestre precedente la data dell’effettivo rimborso. Viene inoltre richiamato l’art. 3, comma 141, della legge n. 662/1996.

Ultrasessantenni che non conseguono il diritto a trattamenti pensionistici

L’art. 4, comma 2, del D.I. n. 282/1996 consente, nel primo quinquennio di applicazione della legge n. 335/1995, la restituzione dei contributi versati alla Gestione separata ai soggetti che:

  • abbiano compiuto 60 anni alla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;
  • siano professionisti, collaboratori o incaricati alle vendite a domicilio;
  • alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguano il diritto a trattamenti pensionistici di cui agli artt. 1 e 3 del D.I. n. 282/1996.

Le date di decorrenza dell’obbligo assicurativo richiamate dalla circolare sono:

  • 30 giugno 1996 per chi risultava già pensionato o iscritto a forme pensionistiche obbligatorie;
  • 1 aprile 1996 per chi non risultava iscritto a tali forme.

La restituzione comprende contributi e interessi nella misura prevista dalla disciplina richiamata per i rimborsi ex legge n. 45/1990. La circolare evidenzia che il rimborso ha natura di prestazione una tantum e che, pertanto, l’importo complessivo è soggetto al trattamento fiscale indicato al punto II, lettera A, della circolare n. 806/RG.210 del 17 ottobre 1985.

Ipotesi di contribuzione indebitamente versata secondo la disciplina generale

Per le fattispecie diverse da quelle specificamente disciplinate, la circolare richiama la disciplina generale sul rimborso dei contributi indebitamente corrisposti. A titolo esemplificativo, vi rientrano i contributi pagati da soggetti non tenuti all’obbligo contributivo.

In tali casi:

  • il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie;
  • gli interessi si applicano al tasso legale, indicato nella circolare come pari al 5% annuo;
  • gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda fino alla data di effettiva restituzione.

Domanda di rimborso, sede competente e istruttoria

La domanda di rimborso deve essere presentata utilizzando gli schemi allegati alla circolare, che distinguono tra:

  • domanda del professionista;
  • domanda del collaboratore coordinato e continuativo;
  • domanda del committente.

Se la richiesta riguarda più anni, il richiedente deve indicare espressamente i singoli anni interessati. Le domande già in possesso dell’Istituto restano valide, ma le sedi devono richiedere l’integrazione dei dati mancanti rispetto ai nuovi schemi.

La competenza è attribuita alla sede INPS che ha in carico la posizione contributiva del richiedente. La valutazione del diritto al rimborso e della relativa misura è rimessa all’operatore, poiché la procedura automatizzata non dispone di tutti gli elementi necessari.

Soggetti destinatari del rimborso e ripartizione delle somme

La circolare disciplina in modo distinto i destinatari del rimborso:

  • al professionista spetta l’intero contributo indebitamente versato;
  • per i contributi versati dal committente in relazione a collaborazioni coordinate e continuative, il rimborso è di regola ripartito per due terzi al committente e per un terzo al lavoratore;
  • per gli ultrasessantenni che non conseguono il diritto a pensione, l’intero importo dei contributi versati alla Gestione deve essere rimborsato al collaboratore;
  • nelle ipotesi di contribuzione indebita rientranti nella disciplina generale, il rimborso è effettuato esclusivamente a favore del committente.

Caso dei giornalisti professionisti e pubblicisti

La circolare considera come ipotesi di indebito oggettivo anche i contributi versati per giornalisti professionisti e pubblicisti. In proposito richiama la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996 e precisa che tali soggetti, anche se svolgono collaborazioni coordinate e continuative, devono essere iscritti, con decorrenza 1.1.1996, alla Gestione separata istituita presso l’INPGI dal decreto interministeriale del 21.5.1997, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 103/1996.

Ne deriva che:

  • le aziende committenti che hanno versato all’INPS contributi per tali soggetti possono presentare domanda di rimborso;
  • nello schema di domanda deve essere indicato, come motivo di rimborso, "iscrizione INPGI";
  • se la domanda è stata presentata direttamente da giornalisti o pubblicisti, le sedi devono comunicare che il rimborso può essere effettuato solo a favore e su domanda delle aziende committenti.

Procedura automatizzata e gestione dei casi urgenti

Per i professionisti è prevista una procedura automatizzata per l’acquisizione delle domande, il calcolo dei rimborsi, l’emissione dei modelli IP6/BIS e delle lettere di comunicazione del rimborso disposto o della reiezione della domanda. Una procedura analoga sarà successivamente resa disponibile per i committenti e per i collaboratori coordinati e continuativi.

In attesa del rilascio della procedura, le S.A.P. devono trattare i casi particolarmente urgenti in via manuale, mantenendo in evidenza la documentazione per l’aggiornamento successivo degli archivi automatizzati.

Adempimenti contabili e fiscali

La circolare indica le modalità di imputazione contabile delle operazioni:

  • nei casi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2, il rimborso dei contributi e il pagamento dei relativi interessi vanno imputati rispettivamente ai conti PAR 34/00 e PAR 33/99;
  • nei casi di restituzione ai soggetti ultrasessantenni senza diritto a pensione, l’importo complessivo di contributi e interessi va imputato al conto PAR 30/01 e assoggettato al trattamento fiscale previsto per la prestazione una tantum;
  • le ritenute erariali sono da acquisire in procedura IRPE e vanno rilevate al conto GPA 27/05, in contropartita del conto PAR 30/01.

Copia del biglietto contabile emesso dalla procedura automatizzata deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità unitamente al mandato di pagamento mod. IP6/BIS.

Variazioni al piano dei conti

L’allegato 6 introduce o rende utilizzabili i seguenti conti:

  • PAR 30/01: prestazione una tantum a favore di iscritti ultrasessantenni che cessano l’attività lavorativa senza diritto a trattamenti pensionistici;
  • PAR 33/99: interessi passivi diversi;
  • PAR 34/00: uscite varie - rimborso di contributi.

La circolare conclude con i modelli di domanda e le lettere-tipo di comunicazione del rimborso o del rigetto, destinati a uniformare l’attività delle sedi INPS.

Punti principali

Ambito e chiarimenti sui casi di rimborso

La circolare interviene dopo la n. 83/1997 per precisare la disciplina dei rimborsi dei contributi versati alla Gestione separata. Vengono esaminate quattro fattispecie principali: eccedenza di versamenti per collaboratori coordinati e continuativi e incaricati alle vendite a domicilio, rimborsi per professionisti, restituzione ai soggetti ultrasessantenni che cessano l’attività senza maturare il diritto a pensione e, infine, le ipotesi generali di contribuzione indebita non riconducibili alle precedenti.

Eccedenza di massimale per collaboratori e vendite a domicilio

Per i collaboratori coordinati e continuativi e, per richiamo normativo, per gli incaricati alle vendite a domicilio, l’art. 1, comma 3, del D.I. n. 281/1996 prevede che i versamenti oltre il massimale siano accantonati come acconto per l’anno successivo oppure, su richiesta, rimborsati agli aventi diritto con interessi. Gli interessi sono quelli di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 45/1990, pari al 4,5% annuo composto dalla data della domanda fino al rimborso effettivo.

Rimborsi per professionisti

Per i professionisti l’art. 1, comma 213, l. n. 662/1996 stabilisce che le somme già versate in misura superiore al 10% o al 12% dei redditi netti siano dedotte dagli importi dovuti nell’anno successivo; su richiesta, l’eccedenza è restituita con interessi secondo l’art. 44 del DPR n. 602/1973. La misura indicata è del 2,50% semestrale, dal secondo semestre successivo alla domanda fino al semestre precedente il rimborso effettivo.

Ultrasessantenni senza diritto a pensione

L’art. 4, comma 2, del D.I. n. 282/1996 consente, nel primo quinquennio di applicazione della legge n. 335/1995, la restituzione dei contributi ai soggetti che avevano 60 anni alla decorrenza dell’obbligo assicurativo e che, alla cessazione dell’attività, non conseguono il diritto a trattamenti pensionistici. La restituzione riguarda contributi e interessi nella misura prevista per i rimborsi ex l. n. 45/1990 ed è qualificata come prestazione una tantum; perciò l’importo è assoggettato al trattamento fiscale richiamato dalla circolare n. 806/RG.210 del 17 ottobre 1985.

Contribuzione indebita in generale

Per le ipotesi di versamenti non dovuti diverse da quelle specificamente disciplinate, la circolare richiama la disciplina generale del rimborso dei contributi indebitamente corrisposti. In tali casi gli interessi sono dovuti al tasso legale, indicato allora nel 5% annuo, con decorrenza dalla domanda fino alla restituzione delle somme.

Domande di rimborso, competenza e istruttoria

La domanda va presentata secondo gli schemi allegati, distinti per professionisti, collaboratori coordinati continuativi e committenti. Se il rimborso riguarda più anni, occorre indicare singolarmente gli anni interessati. Le domande già in possesso dell’Istituto restano valide, ma le sedi devono chiedere integrazioni se mancanti dei nuovi dati richiesti. La sede competente è quella che gestisce la posizione contributiva del richiedente, mentre la verifica del diritto e della misura del rimborso è affidata all’operatore per l’insufficienza degli elementi disponibili nella procedura automatizzata.

Soggetti beneficiari e ripartizione delle somme

Il professionista riceve l’intero contributo indebitamente versato. Nei casi di collaborazione coordinata e continuativa, i contributi indebitamente versati dal committente sono rimborsati, di regola, in misura pari a due terzi al committente e un terzo al lavoratore, salvo gli ultrasessantenni senza diritto a pensione e le ipotesi di indebito oggettivo. In quest’ultimo caso il rimborso è effettuato esclusivamente a favore del committente. Per gli ultrasessantenni senza diritto a pensione l’intero importo spetta al collaboratore.

Caso particolare dei giornalisti professionisti e pubblicisti

La circolare ricomprende tra le ipotesi di indebito oggettivo i contributi versati per giornalisti professionisti e pubblicisti. Poiché per tali categorie l’obbligo contributivo verso l’INPS non sussiste, le aziende committenti possono chiedere il rimborso delle somme versate, indicando nello schema di domanda il motivo "iscrizione INPGI". Se la domanda è stata presentata direttamente dai giornalisti o pubblicisti, le sedi devono comunicare che il rimborso può essere effettuato solo su domanda delle aziende committenti.

Procedure, modulistica e gestione manuale dei casi urgenti

Per i professionisti è prevista una procedura automatizzata per acquisire le domande, calcolare i rimborsi, emettere i modelli IP6/BIS e le lettere di comunicazione del rimborso o del rigetto. Una procedura analoga sarà successivamente resa disponibile per i committenti e i collaboratori. In attesa del rilascio, le SAP devono trattare manualmente i casi urgenti, conservando la documentazione per l’aggiornamento degli archivi automatizzati.

Adempimenti contabili e fiscali

Nei casi ordinari di rimborso e pagamento degli interessi, le imputazioni contabili avvengono rispettivamente ai conti PAR 34/00 e PAR 33/99. Per la restituzione agli ultrasessantenni senza diritto a pensione, trattandosi di prestazione una tantum, l’importo complessivo va imputato al conto PAR 30/01 e assoggettato al trattamento fiscale previsto; le ritenute erariali sono rilevate al conto GPA 27/05 con contropartita del PAR 30/01. La documentazione contabile prodotta dalla procedura deve essere trasmessa all’ufficio competente insieme al mandato di pagamento mod. IP6/BIS.

Variazioni al piano dei conti

La circolare introduce o rende movimentabili tre conti: PAR 30/01 per la prestazione una tantum a favore degli iscritti ultrasessantenni senza diritto a trattamenti pensionistici; PAR 33/99 per interessi passivi diversi; PAR 34/00 per uscite varie - rimborso di contributi. Tali variazioni sono riportate nell’allegato 6.

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