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Circolare

Circolare numero 24 del 27-08-1998 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’ordinanza n. 2787/1998, che sospende dal 5 maggio al 31 dicembre 1998 i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti dagli eventi atmosferici e franosi verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. Sono indicati i beneficiari, l’ambito temporale della sospensione, gli effetti su sanzioni, denunce e procedure in corso, nonché la modalità per ottenere il beneficio tramite domanda da presentare entro il 4 gennaio 1999 con specifiche dichiarazioni e attestazione del sindaco nei casi previsti. Vengono inoltre precisate le regole per il successivo versamento in unica soluzione e le istruzioni di compilazione dei modelli contributivi.

Sospensione contributiva per eventi calamitosi in province di Salerno, Avellino e Caserta

Sospensione contributiva per eventi calamitosi in Campania

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, relativa ai primi interventi urgenti per far fronte ai danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. Il documento è rivolto ai soggetti interessati dagli effetti della sospensione dei versamenti contributivi e ne disciplina presupposti, termini e modalità applicative.

Soggetti beneficiari

La sospensione riguarda, ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza, tre categorie di soggetti:

  • persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni di Quindici (provincia di Avellino), S. Felice a Cancello (provincia di Caserta), Bracigliano, Sarno e Siano (provincia di Salerno);
  • persone fisiche e giuridiche residenti, alla data dell’evento calamitoso, nelle aree a rischio che saranno successivamente individuate dal Dipartimento della protezione civile;
  • persone fisiche e giuridiche con residenza o sede legale altrove, purché abbiano svolto la propria attività lavorativa nei territori colpiti e abbiano subito gravi danni.

Oggetto della sospensione

Il provvedimento sospende, dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998, i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, comprese le quote a carico dei dipendenti, nonché i contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni. La circolare specifica che il beneficio riguarda i versamenti riferiti al periodo aprile-novembre 1998.

Effetti della sospensione su sanzioni e procedure

Durante il periodo di sospensione non devono essere applicate sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente. La sospensione opera anche:

  • sui termini relativi ad azioni legali;
  • sui termini dei procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti con scadenze comprese nel periodo sospeso;
  • sui debiti contributivi già oggetto di rateazione;
  • sulle regolarizzazioni rateali relative a condoni previdenziali ancora in essere.

Recupero delle somme sospese

Poiché l’ordinanza non prevede modalità particolari di recupero degli importi non versati per effetto della sospensione, le somme dovute devono essere corrisposte in unica soluzione entro il 4 gennaio 1999. Il versamento differito non comporta applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri.

Denunce mensili e trimestrali

La sospensione si estende anche ai termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali mod. 031/R e 031/CM. Per il periodo aprile-novembre 1998, in caso di mancata presentazione nei termini, non devono essere irrogate le sanzioni amministrative previste. Le denunce devono comunque essere presentate improrogabilmente entro il 4 gennaio 1999, anche dalle imprese che utilizzano supporti magnetici.

Domanda di sospensione e documentazione richiesta

Il beneficio non è automatico e richiede un’apposita domanda da presentare entro il 4 gennaio 1999 presso la Sede Compartimentale di Napoli. Alla domanda devono essere allegati:

  • una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, attestante la residenza o la sede legale in uno dei territori colpiti;
  • per i soggetti con residenza o sede legale altrove, una dichiarazione sostitutiva che attesti lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate, l’avvenuto grave danno e la riferibilità delle obbligazioni contributive differite a tale attività;
  • in mancanza di specifiche disposizioni nell’ordinanza, un’attestazione del sindaco che provi l’effettivo verificarsi di situazioni di grave danno per l’attività oggetto della sospensione.

La circolare precisa che la domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni.

Compilazione dei modelli 031/R

Per la corretta gestione della sospensione, nella compilazione dei modelli 031/R le imprese devono:

  • indicare nel quadro B il codice "A11";
  • indicare nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi sospesi, il codice causale "025" in luogo del codice ordinario "020".

Tale indicazione serve a evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo.

Punti principali

Beneficiari della sospensione

Possono accedere alla sospensione i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti nei comuni di Quindici (AV), S. Felice a Cancello (CE), Bracigliano, Sarno e Siano (SA), nonché quelli residenti nelle aree a rischio successivamente individuate dalla Protezione civile. Il beneficio spetta anche a chi, pur avendo residenza o sede legale altrove, abbia svolto attività lavorativa nelle zone colpite e abbia subito gravi danni.

Ambito della sospensione e tributi/contributi interessati

La sospensione decorre dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998 e riguarda i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per il Servizio sanitario nazionale ex art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La misura opera sui termini di versamento riferiti al periodo aprile-novembre 1998.

Effetti su sanzioni, azioni legali e procedimenti amministrativi

Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti con scadenze comprese nel periodo agevolato. Inoltre, si applica anche ai debiti contributivi già rateizzati e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.

Versamento differito e scadenza finale

Le somme contributive non versate per effetto della sospensione devono essere pagate in unica soluzione entro il 4 gennaio 1999, senza sanzioni, interessi o altri oneri. Il differimento riguarda anche le denunce mensili e trimestrali mod. 031/R e 031/CM, che devono essere presentate improrogabilmente entro la stessa data, anche se trasmesse su supporti magnetici.

Domanda di sospensione e documentazione

La sospensione non è automatica: occorre una domanda da presentare entro il 4 gennaio 1999 presso la Sede Compartimentale di Napoli. Alla domanda vanno allegati: una dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza o la sede legale in uno dei territori colpiti; per i soggetti con residenza o sede altrove, una dichiarazione sostitutiva che provi lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate, i gravi danni subiti e la riferibilità delle obbligazioni contributive a tale attività. In assenza di specifiche disposizioni dell’ordinanza, è inoltre richiesta un’attestazione del sindaco che comprovi l’effettivo grave danno per l’attività oggetto della sospensione. La domanda può essere redatta anche a tergo delle dichiarazioni.

Istruzioni di compilazione dei modelli contributivi

Per i modelli 031/R le imprese devono indicare nel quadro B il codice "A11" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi relativi al periodo sospeso, il codice causale "025" in sostituzione del codice ordinario "020", al fine di evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente.

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