Cassazione Civile, Ordinanza n. 09757/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Una coniuge, dopo la separazione legale, aveva agito contro l'altro coniuge chiedendo la restituzione di euro 17.800, pari alla metà di somme prelevate in costanza di matrimonio da un conto corrente cointestato a firma disgiunta e poi trasferite su un conto personale del resistente senza il suo consenso. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi non superata la presunzione di contitolarità delle giacenze del conto. In appello, l'altro coniuge aveva chiesto di produrre nuovi documenti bancari (assegni e distinte di versamento) per dimostrare la provenienza esclusiva delle somme versate sul conto cointestato; la Corte territoriale aveva ammesso tali documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, valorizzandoli insieme agli estratti conto già prodotti, aveva ritenuto superata la presunzione di pari quota delle giacenze, rigettando la domanda di restituzione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 345, 210, 115 e 116 c.p.c. per l'asserita tardività e inammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello, sostenendo che il resistente avrebbe potuto procurarsela tempestivamente nel giudizio di primo grado; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1298 c.c., contestando che la documentazione acquisita in appello bastasse a vincere la presunzione di contitolarità e sostenendo, in via di principio, che i versamenti fossero riconducibili a finalità familiari e comunque connotati da animus donandi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, pur formalmente riferita a errori di diritto, mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e alla rivalutazione delle prove; inoltre la ricorrente non aveva rispettato l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, né aveva formulato una doglianza specifica e autosufficiente sull'art. 210 c.p.c., non risultando in giudizio alcuna istanza di esibizione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nei rapporti interni tra cointestatari di conto corrente, opera la presunzione di ripartizione in quote uguali ex art. 1298 c.c., presunzione superabile con prova contraria anche presuntiva della pertinenza esclusiva delle somme; la censura non si confrontava però con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e introduceva per la prima volta la questione dell'animus donandi, senza dimostrarne la deduzione nei gradi precedenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
"non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"
In appello vige il divieto di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti, superabile solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; non rileva l'indispensabilità del documento.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
I termini perentori concessi nel giudizio di primo grado per le memorie istruttorie rilevano ai fini della verifica della tempestività o meno della produzione documentale.
art. 210 c.p.c.
La censura di violazione è inammissibile se nel giudizio di merito non risulta proposta una specifica istanza di esibizione né un ordine di esibizione è stato emesso dal giudice.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ha ignorato le prove dedotte, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla con prudente apprezzamento pur essendo soggetta a una regola legale; non è ammissibile una mera critica al giudizio di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o per introdurre questioni di fatto non trattate nei gradi precedenti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, per consentire il controllo di legittimità senza una generale ricerca negli atti.
art. 1298, secondo comma, c.c.
Nel conto corrente cointestato i rapporti interni tra cointestatari sono regolati dalla presunzione di divisione in parti uguali, salvo prova contraria; la presunzione può essere superata dimostrando che le somme versate o prelevate erano di pertinenza esclusiva di uno solo dei contitolari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel conto corrente cointestato, nei rapporti interni tra i cointestatari opera la presunzione di eguale ripartizione delle giacenze ex art. 1298 c.c., ma tale presunzione può essere vinta solo provando che le somme sono di esclusiva pertinenza di uno dei contitolari.
- Per superare la presunzione di contitolarità non basta dimostrare che il versamento o il prelievo sia stato materialmente eseguito da un solo cointestatario; occorre provare la provenienza esclusiva delle somme da lui impiegate.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le censure che attaccano l'ammissione di nuovi documenti in appello sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione sulla non imputabilità del ritardo e se non rispettano l'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti.
- La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci un vero errore nell'utilizzazione della prova legale o nell'utilizzo di prove non acquisite, non quando si contesti il semplice apprezzamento del materiale probatorio.
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