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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06243/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a crediti tributari (Irpef, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2003) e della cartella di pagamento presupposta. In primo e secondo grado l'opposizione è stata respinta. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse prodotto la cartella ma solo la relata di notifica e l'estratto di ruolo; 2) violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, deducendo che fosse stata prodotta solo la prova della spedizione della raccomandata informativa e che comunque la raccomandata fosse stata eseguita da operatore postale privato; 3) nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione/omessa pronuncia sulle eccezioni; 4) violazione degli artt. 3 e 21-octies l. n. 241/1990 per asserita insufficiente motivazione del preavviso di fermo; 5) violazione dell'art. 86, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, assumendo che il fermo non fosse applicabile in mancanza del decreto attuativo; 6) violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, per mancata previa intimazione di pagamento, ritenendo il fermo un atto dell'esecuzione forzata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate anche ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. perché non rispettose del perimetro del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012 e perché non individuavano un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Nel merito ha respinto il primo motivo, affermando che la prova della notifica della cartella può essere data anche mediante produzione della relata di notifica e dell'estratto di ruolo, senza necessità dell'originale o della copia autentica della cartella. Ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibile il secondo motivo, precisando che la normativa tributaria richiede la sola lettera raccomandata informativa e non la raccomandata con avviso di ricevimento; è stata invece dichiarata inammissibile la doglianza sull'uso di un operatore postale privato perché nuova e non risultante trattata in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro vizi della sentenza di primo grado e perché cumulava in modo contraddittorio omessa pronuncia e omessa motivazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione del provvedimento e perché implicava un apprezzamento di fatto già compiuto dalla CTR, che aveva ritenuto il fermo adeguatamente motivato in ragione dell'entità del credito. Il quinto motivo è stato respinto, poiché il fermo amministrativo è applicabile anche in assenza del regolamento attuativo, in forza della disciplina transitoria e della giurisprudenza consolidata. Il sesto motivo è stato respinto perché il preavviso di fermo non rientra nella sequenza dell'espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica; è sufficiente la produzione della matrice/copia della cartella o della relata con l'estratto di ruolo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    art. 60, comma 1, lett. b)-bis

    Per la notifica degli atti tributari al consegnatario diverso dal destinatario è richiesta la lettera raccomandata informativa; la norma non richiede la raccomandata con avviso di ricevimento.

  • art. 37, comma 27, d.l. n. 223/2006

    È richiamato come base del regime di notificazione degli atti tributari evocato dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e, per il resto, all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiede il deposito degli atti e documenti necessari alla verifica del vizio dedotto.

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è applicabile anche prima dell'emanazione del decreto attuativo, secondo la disciplina transitoria.

  • art. 3, comma 41, d.l. n. 203/2005

    Interpreta l'art. 86 nel senso che, fino al decreto attuativo, il fermo si esegue secondo il d.m. 7 settembre 1998, n. 503.

  • d.m. 7 settembre 1998, n. 503

    Costituisce il regime applicabile in via transitoria per l'esecuzione del fermo amministrativo.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    La previa intimazione di pagamento è richiesta solo nell'ambito dell'esecuzione forzata e non per il preavviso/fermo amministrativo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Evocato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Evocato dal ricorrente per dedurre l'illegittimità del provvedimento amministrativo per vizi motivazionali.

  • art. 76 d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021

    Ha determinato l'estinzione ope legis di Riscossione Sicilia s.p.a. e il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione per la riscossione coattiva in Sicilia.

  • art. 85 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla perpetuatio dell'ufficio di difensore dell'ente estinto fino alla sostituzione.

  • art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016

    È citato per analogia quale precedente del subentro universale di Agenzia delle entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • l. n. 228/2012

    È richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo entro il "minimo costituzionale": sono deducibili soltanto mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato.
  • In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere fornita anche senza produrre l'originale o la copia autentica della cartella, essendo sufficiente la relata di notifica unitamente alla copia della cartella, alla matrice o all'estratto di ruolo.
  • Per la notifica degli atti tributari a persona diversa dal destinatario, la disciplina speciale richiede la spedizione della lettera raccomandata informativa, ma non impone l'avviso di ricevimento; la censura che introduca in cassazione una questione fattuale non trattata nei gradi di merito è inammissibile se non è indicata l'avvenuta deduzione precedente.
  • Il preavviso di fermo amministrativo e il fermo stesso non appartengono alla sequenza dell'espropriazione forzata in senso stretto: perciò non è necessaria la preventiva intimazione di pagamento prevista per l'esecuzione forzata.
  • La misura del fermo amministrativo dei beni mobili registrati è applicabile anche prima del decreto attuativo previsto dalla norma primaria, secondo il regime transitorio richiamato dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Le censure che implichino apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito, senza trascrizione o specifica riproduzione dell'atto o del provvedimento censurato, sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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