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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30973/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà e nove cartelle di pagamento poste a monte, deducendo: mancata notifica degli atti; nullità dell'ipoteca per difetto di titolo giustificativo; prescrizione degli interessi iscritti a ruolo; illegittimità delle sanzioni e non debenza degli interessi su di esse. In sede di legittimità ha poi articolato quattro motivi: (1) violazione della disciplina sulle nuove prove e sui documenti nel processo tributario, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente utilizzato documentazione irritualmente depositata in primo grado o non ritualmente prodotta in appello; (2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata notifica dell'intimazione ad adempiere, necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria; (3) violazione delle regole sulla notificazione a mezzo posta dell'iscrizione ipotecaria, per assenza di relata, di indicazioni sui tentativi di notifica e di raccomandata informativa; (4) violazione delle norme sulla notifica della cartella di pagamento, contestando che il concessionario potesse notificare direttamente a mezzo posta.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo; ha accolto il secondo motivo perché la CTR non si era pronunciata sulla specifica doglianza relativa alla mancata previa comunicazione al contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e alla concessione del termine per osservazioni o pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se sia stato rispettato l'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalla Corte, e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    "Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. 2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti."

    Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado, nei termini perentori previsti dal rito; la disciplina speciale prevale su quella dell'art. 345 c.p.c.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come disciplina dei termini di deposito documentale nel processo tributario.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria, incidendo negativamente sulla sfera del contribuente, richiede la previa comunicazione e il contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla necessità della previa intimazione/comunicazione prima dell'esecuzione coattiva e dell'iscrizione ipotecaria; il giudice di rinvio dovrà verificare il suo rispetto.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo una modalità alternativa che non richiede relata di notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica a mezzo posta; la Corte ha escluso la violazione perché, nella notifica diretta, si applica la disciplina del servizio postale ordinario.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha affermato che, nella notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio/concessionario, non si applicano le formalità previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.

  • art. 14 l. n. 890/1982

    Consente la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo da parte dell'ufficio finanziario; in tal caso valgono le regole del servizio postale ordinario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omessa pronuncia dedotto nel secondo motivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione e della pronuncia del giudice tributario.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel giudizio di merito per la tardività del ricorso originario.

  • art. 1335 c.c.

    La ricezione dell'atto all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza, superabile solo dalla prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati per fondare il principio del contraddittorio e della partecipazione del contribuente al procedimento di iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se già esistenti e non prodotti in primo grado, purché nel rispetto dei termini perentori del rito; non opera la preclusione dell'art. 345 c.p.c.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, per la sua incidenza negativa sulla posizione del contribuente, deve essere preceduta dalla comunicazione dell'intenzione di procedere e dalla concessione di un termine per osservazioni o pagamento; l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale comporta nullità dell'atto.
  • La notifica a mezzo posta dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quando sia eseguita direttamente dall'ufficio o dal concessionario secondo la disciplina speciale, è valida senza relata di notifica e senza formalità proprie della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso, senza necessità di ulteriori adempimenti formali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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