Sentenza del 19/08/2015 n. 16946 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo che l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF del 1997, per omesse ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio, fosse stato notificato tempestivamente. Secondo l'Amministrazione, alla dichiarazione presentata nel 1998 si applicava il termine ordinario quinquennale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, poiché il termine ridotto a quattro anni introdotto dal D.Lgs. n. 241/1997 operava solo per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999. A tale termine doveva inoltre aggiungersi la proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002. Il Consorzio sosteneva invece la decadenza dell'Amministrazione e contestava l'applicabilità della proroga.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito la questione della tempestività dell'accertamento. Nelle more del giudizio, il Consorzio ha riconosciuto le imposte accertate e ha rinunciato ad altri ricorsi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela le sanzioni relative agli anni 1997-2003, nell'ambito di un accordo transattivo. Essendo venuta meno la contrapposizione tra le parti, la Corte ha dichiarato estinto l'intero giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento. La questione controversa riguardava se applicare il termine ridotto di quattro anni o quello originario di cinque anni.
D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 12, 15 e 16
La modifica dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, con riduzione del termine da cinque a quattro anni, è stata ritenuta applicabile alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999; per una dichiarazione presentata nel 1998 avrebbe quindi operato il termine quinquennale.
L. n. 289 del 2002, art. 10
Prevede una proroga biennale dei termini di accertamento in relazione agli anni d'imposta interessati. L'Agenzia sosteneva che tale proroga rendesse tempestiva la notifica del giugno 2005, ma la Corte non ha esaminato definitivamente la questione per l'estinzione del giudizio.
L. n. 413 del 1991, art. 11
Richiamato come fondamento dell'obbligo di effettuare ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio corrisposte a persone fisiche non esercenti attività d'impresa.
L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3
Il Consorzio li ha richiamati per contestare la compatibilità della proroga biennale con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente; la Corte non ha deciso tale eccezione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Costituiva il riferimento processuale per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie indicate dall'Agenzia delle Entrate.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito di memorie in cassazione, richiamato dal Consorzio per documentare gli accordi intervenuti e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio tributario, il contribuente riconosce la pretesa fiscale e le parti raggiungono un accordo che elimina gli effetti sostanziali della controversia, la Corte può dichiarare il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere senza decidere le questioni giuridiche originariamente controverse.
- Per stabilire il termine di decadenza dell'accertamento occorre individuare la disciplina applicabile in base alla data di presentazione della dichiarazione, verificando le norme transitorie che regolano il passaggio da un termine più lungo a uno più breve.
- Le eventuali proroghe dei termini di accertamento devono essere valutate con riferimento all'anno d'imposta, alla dichiarazione presentata e alla specifica norma prorogativa; la loro applicazione può essere contestata, ma in questo caso la Corte non ha espresso una decisione definitiva.
- Il riconoscimento dell'imposta e l'annullamento delle sanzioni possono produrre effetti diversi: il primo incide sulla pretesa tributaria, mentre il secondo riguarda la componente sanzionatoria. L'assetto complessivo può comunque rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
- La dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a una pronuncia di vittoria nel merito per una delle parti. In questa vicenda, quindi, l'indicazione del vincitore è soltanto convenzionale: la Corte non ha stabilito se l'accertamento fosse tempestivo o decaduto.
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