Cassazione Penale, Ordinanza n. 25171/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva disposto l'omessa menzione della condanna nel certificato del casellario richiesto da privati per ragioni diverse da quelle elettorali e aveva confermato per il resto la condanna per violazione di sigilli ex art. 349 c.p. I motivi dedotti sono quattro: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo, sostenendo che non vi fosse prova della consapevolezza dei sigilli; 2) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per asserita estensione indebita della fattispecie incriminatrice, poiché la Corte avrebbe ritenuto integrato il reato anche senza una materiale rimozione dei sigilli da parte della ricorrente; 3) omessa motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto; 4) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che si sia dato eccessivo credito alla testimonianza di un appartenente alla polizia giudiziaria sulla visibilità dei cartelli di sigillo e che non si sia considerato che i sigilli potevano essere già stati rimossi da ignoti, oltre al fatto che l'imputata avrebbe potuto violarli solo dopo l'ingresso nell'abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua nel ritenere la consapevolezza dei sigilli da parte dell'imputata, anche in ragione della presenza di due cartelli visibili, uno al cancello e uno sulla porta dell'abitazione. Ha inoltre escluso che vi fosse un'erronea estensione della fattispecie incriminatrice, chiarendo che, una volta accertata la conoscenza del vincolo, ciò che rileva è la violazione del medesimo, a prescindere da chi abbia materialmente rimosso i sigilli. La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata perché la protrazione dell'offesa e l'uso stabile dell'abitazione sottoposta a sequestro escludevano la tenuità. Infine, le censure sul valore della prova testimoniale e sulla pretesa già avvenuta rimozione dei sigilli sono state considerate in parte reiterative e in parte meramente di merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 c.p.
Il reato di violazione di sigilli è ritenuto integrato quando l'agente, consapevole del vincolo, ne viola la protezione; non è necessaria la prova della materiale rimozione personale dei sigilli da parte dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La censura è usata per denunciare una pretesa non consentita estensione della fattispecie, ma viene respinta perché in concreto si controverteva di un errore di diritto insussistente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del merito probatorio o che contestano la ricostruzione fattuale sono inammissibili in cassazione quando la motivazione sia congrua.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa dalla protrazione dell'offesa e dalla modalità stabile della condotta, consistita nell'uso dell'immobile vincolato dal sequestro.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di violazione di sigilli, l'elemento decisivo è la consapevolezza dell'esistenza del vincolo e la sua successiva violazione; non occorre che l'imputato sia autore materiale della rimozione dei sigilli, se comunque ha violato il presidio posto a tutela del bene.
- La consapevolezza del vincolo può essere desunta da elementi oggettivi esterni chiaramente percepibili, come la presenza di cartelli di sequestro o sigillo collocati in punti visibili dell'immobile.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto può essere rigettata quando la condotta ha carattere protratto o stabile e determina una persistente offesa al bene giuridico protetto.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura dei fatti, se la sentenza impugnata offre una motivazione logica e congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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