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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento a) della “comunicazione n. -OMISSIS-”, caricata il 9.4.2025 sulla pagina web del Ministero della Giustizia riservata al candidato, in pari data letta, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 251 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024; b) del “verbale correzione elaborati” del 20.2.2025 della II Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui all’elaborato contraddistinto con la busta n. 251 è attribuita la votazione numerica di 14/30; c) per quanto occorra, del verbale della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, in seduta plenaria, – sessione 2024 - del 9.4.2025; d) nonché, di ogni altro atto, anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del voto di 14/30 attribuito alla prova scritta e della non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché i verbali di correzione e gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato la comunicazione ministeriale con cui gli erano stati comunicati il voto conseguito nella prova scritta, pari a 14/30, e la conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024. Ha inoltre impugnato il verbale della sottocommissione relativo alla correzione dell'elaborato e, per quanto occorresse, il verbale della commissione plenaria e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Nel corso del giudizio, con memoria del 27 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che, in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito impone, in applicazione del principio dispositivo, di non decidere la controversia nel merito e di pronunciare l'improcedibilità dell'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non contrastata dalla controparte mediante repliche o diverse richieste, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito della controversia e deve pronunciare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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