Sentenza del 27/03/2018 n. 1422 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Fornitura estera - Rappresentante di soggetto estero - Servizi di consulenza - Interposizione fittizia - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento di un credito IVA derivante da operazioni di consulenza rese da una società estera tramite un proprio rappresentante, nell'ambito di una fornitura commerciale effettuata a favore di un Ministero di uno Stato estero. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto fittizia l'interposizione del rappresentante e, quindi, soggettivamente inesistenti le operazioni di consulenza. La questione centrale è l'onere della prova: se spetti al contribuente dimostrare la genuinità dell'intermediazione oppure all'Ufficio provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio non può fondarsi sulla sola presenza di un intermediario, poiché nelle operazioni commerciali internazionali è naturale e plausibile il ricorso a rappresentanti o intermediari. Per disconoscere il credito IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione, verificando in particolare la non congruità del prezzo corrisposto oppure la concreta inadeguatezza della società estera o del prestatore a eseguire le attività di consulenza richieste. In assenza di tale prova, il disconoscimento del credito IVA non è legittimo. Dal testo non risultano indicati gli estremi formali della decisione né il dispositivo completo, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Normativa IVA in materia di operazioni soggettivamente inesistenti
Il disconoscimento della detrazione o del credito IVA per inesistenza soggettiva richiede la prova che il soggetto formalmente indicato come cedente o prestatore non sia stato l'effettivo autore dell'operazione o non fosse concretamente in grado di eseguirla. La mera presenza di un rappresentante o intermediario non è sufficiente.
Principio generale sull'onere della prova nel procedimento tributario
Quando l'Amministrazione contesta la genuinità soggettiva delle operazioni e pretende di negare il credito IVA, deve dimostrare con elementi oggettivi e specifici la fittizietà dell'interposizione. Solo dopo una prova adeguata possono assumere rilievo eventuali carenze dimostrative del contribuente.
Massime di principio
- La presenza di un intermediario o rappresentante in un'operazione internazionale non costituisce, di per sé, prova di interposizione fittizia: deve essere valutata alla luce della prassi commerciale e della natura dell'affare.
- Per negare un credito o una detrazione IVA, l'Amministrazione deve indicare elementi concreti, come prezzi anomali, assenza di capacità organizzativa o professionale del prestatore, mancanza di attività effettivamente svolta o incoerenze documentali.
- La contestazione della soggettiva inesistenza non può basarsi su presunzioni generiche o sulla sola estraneità del prestatore rispetto al rapporto commerciale principale.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, fatture, relazioni sull'attività svolta, corrispondenza, prove dei pagamenti e documentazione che dimostri la capacità del rappresentante o del consulente di svolgere concretamente le prestazioni.
- La congruità economica del compenso e la concreta utilità delle consulenze costituiscono elementi rilevanti per sostenere la genuinità dell'operazione, anche se la sola congruità del prezzo non esaurisce necessariamente l'analisi.
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