Cassazione Penale, Sentenza n. 28286/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso la reiezione della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la persistenza della gravità indiziaria in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, sostenendo che le risultanze dell'indagine denominata Black List, le dichiarazioni del collaboratore Rapicano Pasquale e le acquisizioni probatorie (incluse pronunce di Tribunali locali) dimostrassero la sua appartenenza al clan avversario Di Somma e non al clan D'Alessandro, e dunque l'insussistenza dei gravi indizi per l'associazione mafiosa. Si deduceva che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente le nuove risultanze tecniche e testimoniali e non avrebbe tenuto conto dell'esclusione dell'aggravante mafiosa e della riconducibilità della sparatoria a un contrasto tra clan diversi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una motivazione precisa, circostanziata e logica, avendo esaminato le deduzioni difensive e le risultanze processuali e avendo legittimamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria. In particolare il giudice di merito ha ritenuto dimostrata la partecipazione del Di Palma come canale stabile di smercio nella sotto-piazza 'in mezzo al Gesù', sulla base delle intercettazioni e delle modalità operative dell'organizzazione; inoltre le tensioni interne tra soggetti non escludono l'esistenza dell'organizzazione o la partecipazione dell'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74 DPR 9-10-1990, n. 309
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso è stata interpretata come comprensiva dell'organizzazione finalizzata all'approvvigionamento e alla gestione stabile del mercato della droga, anche con sottopiazze operative rifornite dal clan.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione: la Corte non può riesaminare nel merito le valutazioni probatorie ma verifica la congruenza e la logicità della motivazione dei giudici di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione (adempimenti di cancelleria e comunicazioni successive alla pronuncia).
Massime di principio
- La Corte di legittimità controlla la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la valutazione concreta delle prove; per vincere in Cassazione è necessario dimostrare vizi motivazionali evidenti o omissioni rilevanti, non la mera esistenza di una diversa interpretazione probatoria.
- In procedimenti cautelari aventi ad oggetto l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990, la prova della partecipazione può fondarsi su elementi indiziari concatenati (intercettazioni, ruoli nel circuito di approvvigionamento e smercio) che mostrino stabilità e continuità nell'attività di spaccio; tensioni o rivalità interne non annullano automaticamente la partecipazione se resta dimostrato il ruolo operativo nel sistema.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare conviene far emergere documentatamente che il giudice non ha preso in esame o ha travisato fatti o risultanze specifiche e rilevanti; allegazioni generiche di esistenza di 'elementi nuovi' sono meno efficaci rispetto a una dimostrazione puntuale della loro incidenza sul quadro indiziario.
- Le decisioni intermedie di altri giudici (es. tribunali locali, riesame) e le dichiarazioni di collaboratori devono essere collocate nel complesso probatorio: la sola esistenza di provvedimenti o dichiarazioni favorevoli non è sufficiente se il giudice di merito fornisce una motivazione che li valuta e giustifica il rifiuto della loro portata escludente.
- Le censure sulla qualificazione dell'aggravante mafiosa richiedono un esame articolato: la sola appartenenza a un gruppo contrapposto non esclude automaticamente l'operatività in una rete di rifornimento riconducibile al clan contestato, se le risultanze tecniche e le intercettazioni denotano collegamenti stabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →