Sentenza n. 53/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del periodo corrispondente alla licenza ordinaria non fruita, previo annullamento della nota del Centro Nazionale Amministrativo T.E.Q. dell'Arma dei Carabinieri in data 03/02/2014 prot. 175932PD/42/10218-4-1 e della nota del Comando della Legione Carabinieri “Marche” prot. 282/16-2/2021-S del 2.12.2021, e per la condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse non godute, adottato dal Centro Nazionale Amministrativo T.E.Q. e dal Comando della Legione Carabinieri Marche
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato a riposo il 21 luglio 2013 dopo avere maturato 41 giorni di ferie non godute, chiedeva il pagamento sostitutivo di 16 giorni relativi al 2012, non fruiti per ragioni di servizio, di 25 giorni relativi al 2013, non fruiti a causa di una malattia intervenuta dall'11 marzo al 15 luglio, nonché di 4 giorni per festività soppresse. Una prima istanza del 2013 era stata respinta nel 2014 sul presupposto che l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 vietasse la monetizzazione in caso di cessazione del rapporto per dimissioni; il diniego non era stato impugnato. A seguito di una nuova istanza del 2021, l'amministrazione aveva opposto la prescrizione quinquennale. Il ricorrente ha dedotto che il mancato godimento delle ferie dipendeva da cause a lui non imputabili, consistenti nelle esigenze di servizio, nella malattia imprevedibile e nella successiva cessazione dal servizio, nonché che il credito fosse soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non a quello quinquennale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha condannato l'amministrazione al pagamento dell'indennità sostitutiva relativa ai 16 giorni del 2012, ai 25 giorni del 2013 e ai 4 giorni di festività soppresse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'ultima domanda amministrativa fino al soddisfo. Ha ritenuto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016 e della giurisprudenza amministrativa richiamata, il divieto di monetizzazione non operi quando la mancata fruizione delle ferie sia dipesa da cause non imputabili al dipendente. Nel caso concreto, i giorni del 2012 erano rimasti inutilizzati per ragioni di servizio imposte dall'amministrazione; quelli del 2013 per malattia improvvisa e, dopo la ripresa del servizio, per la collocazione a riposo già programmata. Il giudice ha inoltre ritenuto applicabile la prescrizione decennale, qualificando la monetizzazione come prestazione di natura risarcitoria volta a compensare il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione di un diritto costituzionalmente garantito e non rinunciabile. Poiché il quantum non era stato contestato, ha disposto direttamente la liquidazione del dovuto. Le spese, pari a 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Il testo della disposizione non è riportato integralmente nella sentenza.
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie non godute non si applica quando il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al dipendente; opera invece quando il lavoratore abbia avuto la possibilità di chiedere e fruire delle ferie.
art. 36 Cost.
Il testo della disposizione non è riportato integralmente nella sentenza.
Il diritto alle ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito e non rinunciabile; il compenso sostitutivo può spettare quando la mancata fruizione non sia riconducibile alla volontà o alla responsabilità del lavoratore.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Il testo della disposizione non è riportato integralmente nella sentenza.
Il diritto alle ferie annuali deve ricevere ampia tutela; tale parametro concorre a fondare la spettanza della monetizzazione quando la mancata fruizione non sia imputabile al dipendente.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego non opera quando il mancato godimento sia dipeso da cause non imputabili al dipendente, quali esigenze di servizio imposte dall'amministrazione, malattia imprevedibile o cessazione dal servizio intervenuta prima che il dipendente potesse fruire del periodo residuo.
- La monetizzazione delle ferie non godute ha natura risarcitoria quando è diretta a compensare il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione di un diritto costituzionalmente garantito e non rinunciabile; a tale credito si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.
- Quando il quantum dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute non è contestato, il giudice amministrativo può condannare direttamente l'amministrazione alla liquidazione del dovuto, oltre agli accessori riconosciuti per la natura risarcitoria del credito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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