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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24125/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da rapporti di agenzia intercorsi tra le parti. Dopo un primo contratto di agenzia, risolto per mutuo consenso, residuava un saldo a favore della società preponente per anticipi provvigionali non recuperati mediante provvigioni. Le parti stipulavano poi un secondo contratto di agenzia, prevedendo la progressiva riduzione del credito della società tramite compensazione con le provvigioni maturande; il credito, però, aumentava fino a euro 67.000,43. La società otteneva decreto ingiuntivo per tale importo e l’agente proponeva opposizione, respinta in appello. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione del divieto di domande nuove in appello e delle norme su novazione soggettiva, delegazione cumulativa e accollo liberatorio, censurando la qualificazione del negozio intercorso tra le parti e sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente ricondotto l’accordo alla delegazione cumulativa. La censura si appuntava anche sulla possibilità per il giudice di riqualificare d’ufficio il negozio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze colpissero passaggi motivazionali definibili sovrabbondanti, perché la decisione di merito si fondava soprattutto su un dato decisivo: dalle pattuizioni risultava che la società creditrice non aveva liberato il debitore originario e che al rapporto principale si era affiancata un’obbligazione ulteriore di un terzo in via solidale. Il ricorrente, inoltre, non si era confrontato con tale ratio decisiva e aveva omesso di trascrivere e localizzare gli atti contrattuali richiamati, violando gli oneri di specificità, completezza e documentazione del ricorso ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati formalmente incardinati nei vizi di violazione di legge indicati dal ricorrente, ma sono stati poi ritenuti inammissibili per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione delle censure senza rinvio ad atti esterni; la mancata trascrizione/localizzazione dei contratti rilevanti integra difetto di specificità.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    L’inosservanza dell’onere di deposito/documentazione degli atti richiamati nel ricorso rileva come causa di inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato richiamato il rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la previsione sull’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; le doglianze che attaccano affermazioni non decisive o sovrabbondanti non possono condurre alla cassazione.
  • La qualificazione giuridica di un negozio può essere operata d’ufficio dal giudice, ma ciò non elide il necessario accertamento del contenuto concreto delle pattuizioni e della volontà negoziale effettivamente espressa.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su documenti o contratti, il ricorrente deve trascriverne il contenuto essenziale e indicarli con precisione negli atti, per soddisfare gli oneri di specificità, completezza e autosufficienza.
  • Se dalla ricostruzione del fatto emerge che il creditore non ha liberato il debitore originario e che un terzo si è solo aggiunto all’obbligazione, non è configurabile una liberazione del debitore principale in assenza di chiara volontà negoziale in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAgenzia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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