Cassazione Civile, Ordinanza n. 16419/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società dichiarata fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale su istanza della creditrice. Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. fall., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato i requisiti dimensionali di non fallibilità. In particolare, la società ha dedotto che, poiché l’istanza di fallimento era stata presentata il 3 settembre 2020 e la società era stata costituita il 27 aprile 2018, dovevano considerarsi rilevanti solo gli esercizi 2018 e 2019, entrambi – a suo dire – sotto le soglie di fallibilità per attivo patrimoniale e ricavi lordi. La corte d’appello, invece, aveva valorizzato anche i dati dell’esercizio in corso al momento dell’istruttoria prefallimentare, ritenendo superata la soglia dei ricavi lordi sulla base della situazione patrimoniale aggiornata a settembre 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di fallimento, i bilanci degli ultimi tre esercizi sono un mezzo di prova privilegiato ma non una prova legale e che l’imprenditore può dimostrare la non fallibilità anche con documentazione alternativa; tuttavia, i requisiti dimensionali di esonero devono comunque sussistere al momento dell’istanza e della dichiarazione di fallimento. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente considerato anche i dati dell’esercizio in corso, essendo inferiore al triennio il periodo trascorso dall’inizio dell’attività. La Corte ha inoltre ritenuto plausibile l’accertamento di fatto secondo cui il superamento della soglia dei ricavi lordi poteva essere desunto dalla situazione infrannuale di settembre 2020, trattandosi di dato lordo che non risente di successive emersioni di costi o passività. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 legge fallimentare
I requisiti dimensionali di non fallibilità devono sussistere al tempo dell’istanza e della dichiarazione di fallimento; i bilanci degli ultimi tre esercizi sono prova privilegiata ma non legale.
art. 15 legge fallimentare
Il deposito dei bilanci da parte dell’imprenditore serve come mezzo di prova privilegiato per verificare la non fallibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’esonero dalla dichiarazione di fallimento, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono un mezzo di prova privilegiato della situazione dell’impresa, ma non vincolano il giudice come prova legale.
- La verifica dei requisiti dimensionali di non fallibilità va compiuta con riferimento al momento della presentazione dell’istanza e della dichiarazione di fallimento, poiché tali requisiti esprimono una caratteristica sostanzialmente stabile dell’impresa.
- Quando l’attività d’impresa non copre ancora un triennio, il giudice può valorizzare anche i dati dell’esercizio in corso e l’intero materiale documentale disponibile, incluse scritture contabili infrannuali e documenti formati da terzi.
- Il dato dei ricavi lordi, essendo espresso al lordo dei costi, può essere accertato anche sulla base di una situazione patrimoniale infrannuale e non viene inciso dall’eventuale successiva emersione di passività o costi di esercizio.
- La censura di violazione di legge non supera l’accertamento di fatto del giudice di merito quando quest’ultimo abbia plausibilmente ricostruito, sulla base della documentazione disponibile, il superamento delle soglie di fallibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16326/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16327/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →