Ordinanza n. 3228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare contro la non ammissione alla seconda fase dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, Sessione 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia deducendo, in sostanza, l’erroneità della valutazione cautelare resa dal primo giudice sull’esito dell’elaborato della candidata. Il TAR non aveva specificato quali criteri concreti la Commissione avrebbe violato o disatteso nell’esprimere il giudizio, né in che misura il voto attribuito fosse riconducibile a un difetto di istruttoria. Era inoltre contestata la censura relativa alla sufficienza del solo voto numerico quale motivazione del giudizio della Commissione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto non adeguatamente motivata l’individuazione, da parte del primo giudice, dei criteri concretamente violati dalla Commissione e del difetto di istruttoria. Ha inoltre escluso che fosse condivisibile la censura contro l’attribuzione del solo voto numerico, richiamando il costante orientamento secondo cui, nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, il voto numerico è sufficiente a esternare le ragioni del giudizio della Commissione. Per effetto della riforma, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado contro la non ammissione alla seconda fase dell’esame. Ha posto a carico della parte resistente le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori se dovuti. Il dispositivo precisa altresì la sospensione di ogni ulteriore attività procedimentale fino alla definizione del merito del giudizio.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, sulla cui base è stato deciso l’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, il voto numerico attribuito dalla Commissione è, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, sufficiente a esternare adeguatamente le ragioni del giudizio, senza necessità di una motivazione ulteriore espressa mediante giudizi descrittivi.
- Il sindacato cautelare sulla valutazione di una Commissione d’esame non può fondarsi sulla mera prospettazione di un difetto di istruttoria: il giudice deve individuare quali criteri concreti siano stati violati o disattesi e spiegare in che modo il voto attribuito derivi da tale vizio.
- La riforma in appello dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso un provvedimento di non ammissione comporta il rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado, con regolazione delle spese della fase secondo soccombenza.
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