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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7209/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., deducendo che la Corte avrebbe indebitamente posto a carico della difesa l'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'etilometro e contestando la mancata prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche dello strumento utilizzato per i rilievi effettuati la notte del 18 luglio 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro grava sul pubblico ministero solo se la difesa abbia previamente allegato fatti specifici che mettano in dubbio il buon funzionamento dello strumento; nella specie la difesa si era limitata a contestare la mancanza di prova dell'omologazione senza allegare la condizione dell'apparecchiatura. La decisione di merito, che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992) sulla base di due test etilometrici eseguiti il 18.7.2020 alle ore 23:34 e 23:46 con apparecchio portatile 7110 MKIII dichiarato omologato, è stata così confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro a favore della cassa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186

    Disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza; nella fattispecie applicata per le lett. e circostanze indicate (comma 2, lett. c) e comma 2-sexies) con aggravante dell'orario notturno.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; il ricorso è stato ritenuto infondato perché la motivazione della corte territoriale è stata considerata congrua.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; applicata la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria di 3.000 euro in assenza di giustificata assenza di colpa.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828)

    Principio secondo cui l'onere, a carico del pubblico ministero, di dimostrare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro scatta solo se la difesa abbia allegato in modo specifico il malfunzionamento o i vizi dello strumento; dati amministrativi di per sé non sono probatori dello stato di ebbrezza.

Massime di principio

  • Se si vuole contestare la validità di un etilometro occorre allegare fatti specifici sul malfunzionamento o sulle modalità di impiego: semplici richieste di produzione di certificati di omologazione o revisioni non spostano l'onere probatorio sul pubblico ministero.
  • La prova della guida in stato di ebbrezza può essere adeguatamente fornita da rilievi etilometrici ripetuti e prossimi nel tempo con strumenti omologati; in assenza di contestazioni specifiche sulla strumentazione, le risultanze degli accertamenti hanno valore probatorio.
  • In sede di cassazione, il vizio di motivazione deve essere concreto e dimostrabile: censure generiche sul 'mancato onere probatorio' sono difficilmente accolte se la motivazione di merito mostra un coerente collegamento fra fatti e prova.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, la strategia difensiva dovrebbe prevedere l'allegazione di elementi tecnici o fattuali (es. malfunzionamento, condizioni di conservazione o uso scorretto dello strumento, incongruenze nelle rilevazioni) che rendano necessario per l'accusa dimostrare omologazione e verifiche.
  • Le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso includono la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, una sanzione pecuniaria; quindi valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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