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Sentenza

Sentenza n. 6317/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento in parte qua della nota prot. 0242755 del 22 dicembre 2025, con cui il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto ha respinto, anche implicitamente, l'istanza di accesso formulata dalla Società e, per l’effetto, per l’accertamento del diritto di accesso e la contestuale condanna del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto al rilascio della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti del procedimento di assegnazione delle quote gratuite di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema ETS, contenuto nella nota ministeriale del 18 dicembre 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto la conclusione del procedimento di assegnazione delle quote gratuite di emissione nell'ambito dell'EU Emissions Trading System e, contestualmente, l'accesso agli atti e ai presupposti istruttori del procedimento ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Ha sostenuto che la successiva nota del 22 dicembre 2025 avesse definito soltanto il procedimento sostanziale, omettendo di pronunciarsi sull'istanza ostensiva. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che il diniego espresso era già contenuto nella nota ministeriale del 18 dicembre 2025. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, deducendo che il provvedimento finale non richiamasse tale nota e che questa fosse stata comunicata solo alla PEC della società, non anche allo studio legale autore della richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, e 116, comma 1, c.p.a. La nota del 18 dicembre 2025 conteneva un diniego espresso dell'accesso, poiché richiamava specificamente la richiesta di accesso presentata per conto della società e negava l'ostensione degli atti. Era quindi agevole individuare in tale nota il provvedimento lesivo. La comunicazione alla PEC della società è stata ritenuta corretta, poiché la ricorrente non aveva eletto domicilio presso lo studio legale del difensore. Il ricorso, notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla conoscenza del diniego, è stato pertanto dichiarato irricevibile. La richiesta di rimessione in termini è stata respinta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento dell'istanza ostensiva e del diniego impugnato.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l'irricevibilità del ricorso.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso in materia di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza del diniego.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, il termine decadenziale di trenta giorni decorre dalla conoscenza del provvedimento che contiene il diniego, anche quando tale diniego sia inserito in una comunicazione distinta dal successivo provvedimento conclusivo del procedimento sostanziale.
  • La conoscenza del diniego può essere desunta dal contenuto complessivo della comunicazione amministrativa, quando essa richiami in modo specifico l'istanza di accesso e neghi l'ostensione degli atti richiesti.
  • La comunicazione del diniego alla PEC della società istante è idonea a far decorrere il termine per ricorrere quando la società non abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore che ha presentato l'istanza.
  • La rimessione in termini non è giustificata dall'omesso richiamo del diniego in un successivo provvedimento né dalla mancata comunicazione al difensore, se il diniego è stato tempestivamente e correttamente comunicato alla parte e il suo contenuto era agevolmente riconoscibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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