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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29092/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena (4 mesi reclusione e 800 euro multa) sostenendo che il giudice dell'esecuzione non si fosse pronunciato sulla eccezione di legittimità costituzionale sollevata (violazione degli artt. 3, 73, 77 e 117 Cost.) e sull'effetto dell'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha differito l'entrata in vigore delle norme introdotte dal D.P.R. 10 ottobre 2022, n. 150 (in particolare artt. 20-bis e 163 c.p.) concernenti la possibilità di irrogare lavoro di pubblica utilità e l'ampliamento delle ipotesi di sospensione condizionale. Bramonti lamentava che tali modifiche, ove applicate, avrebbero inciso sulla sua posizione e che il giudice non aveva esaminato la questione costituzionale. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse correttamente revocato la sospensione condizionale in base alla normativa vigente al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata e che il ricorrente non avesse dimostrato in che modo il differimento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni potesse incidere sul provvedimento. La Corte ha inoltre rilevato carenze formali e di chiarezza del motivo (il testo del motivo si riferiva ad altra persona e a pena diversa), il che ha reso la questione prospettata irrilevante rispetto all'ordinanza impugnata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; su base dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 73, 77, 117

    Il ricorrente invocava la violazione di tali norme nell'ambito della eccezione di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la prospettazione non provata e irrilevante rispetto al contenuto dell'ordinanza impugnata.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6 (differimento dell'entrata in vigore)

    La norma ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 150/2022; la Corte ha ritenuto che non sia dimostrato che tale differimento abbia influito sulla decisione impugnata.

  • D.P.R. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 20-bis e 163 c.p.

    Tali disposizioni introducono il lavoro di pubblica utilità e modifiche in tema di sospensione condizionale della pena/alter­nativa per pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che, anche assumendo la loro efficacia, non emerga come avrebbero mutato l'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per l'onere delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi di colpa, ma ciò non ha impedito l'applicazione degli oneri a carico del ricorrente previsti dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se è manifestamente infondato: il motivo deve dimostrare con chiarezza il nesso tra la questione proposta e l'effetto concretamente rilevante sul provvedimento impugnato.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e le contestazioni sull'applicabilità di norme la cui entrata in vigore è stata differita devono essere specificate e provate nel loro concreto impatto sul caso: non è sufficiente un'enunciazione generica.
  • Il giudice dell'esecuzione applica la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento; modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente salvo espressa disposizione in tal senso.
  • Errori o imprecisioni formali nel motivare il ricorso (es. riferimento a diverso imputato o pena) possono rendere il motivo privo di rilevanza e indebolire l'impugnazione.
  • Anche se il ricorso è proposto in buona fede, la sua inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare con attenzione la rilevanza e la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
  • Per contestare la legittimità costituzionale è preferibile formulare la questione con riferimenti normativi precisi e dimostrare il nesso di incidenza sulla decisione impugnata, o sollevarla nelle sedi e nei modi processualmente appropriati.

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